La legge di Stabilità 2016 contiene alcune importanti novità fiscali in tema di locazioni immobiliari.

1 – Locazioni abitative, obbligo di registrazione ad esclusivo carico del proprietario:

  • È stato introdotto l’obbligo ad esclusivo carico del proprietario (locatore), di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine di 30 giorni dalla data della sua stipula

  • Entro i successivi 60 giorni il proprietario dovrà dare “documentata comunicazione” al conduttore nonché all’amministratore del condominio. La comunicazione dell’avvenuta registrazione all’amministratore condominiale rileva ai fini dell’ottemperanza, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di tenuta della c.d. “anagrafe condominiale” (articolo 1130, numero 6), cod. civ.).
  • Le novità in materia di registrazione non hanno modificato le disposizioni in materia di imposta di registro (D.p.r. 131/1986) per le quali l’obbligo di richiedere la registrazione permane in capo a tutte le parti contraenti. Rimane immutata anche la responsabilità solidale tra locatore e conduttore per il mancato pagamento dell’imposta di registro.
  • Il “nuovo” obbligo di registrazione ad esclusivo carico del proprietario scatta naturalmente solo nelle ipotesi di contratti di locazione soggetti a registrazione obbligatoria, ossia per quei contratti aventi durata superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno. La legge di Stabilità 2016.
  • Il nuovo obbligo è limitato ai contratti di locazione ad uso abitativo (l. 432/1998), rimanendo escluse le locazioni commerciali disciplinate dalla L. 392/1978.

2 – Mancata registrazione del contratto di locazione

  • In caso di mancata registrazione del contratto, il comma 59 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’ulteriore novità: in tale ipotesi, viene concessa al conduttore la possibilità di richiedere all’autorità giudiziaria che il contratto di locazione venga ricondotto alle condizioni “legali” di cui agli articoli 2, co.1 (contratto c.d. “libero”, 4+4) e 2, co.3, (contratto c.d. “concordato”, 3+2) della L. n.431/1998.
  • Il giudice determinerà il canone dovuto tenendo conto dei criteri di legge.

3 – Agevolazione IMU e TASI per locazioni abitative a canone concordato

I commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 introducono delle agevolazioni ai fini IMU e TASI nel caso di locazioni abitative a “canone concordato”. In particolare:

  • È stata introdotta una riduzione del 25% dell’IMU per i proprietari che concedono il proprio immobile in locazione a canone concordato.
  • È stata introdotta un’analoga riduzione anche ai fini TASI, per la quale viene prevista una riduzione al 75% dell’imposta dovuta da proprietari e inquilini, in caso di immobili abitativi concessi in locazione a “canone concordato”.
  • Le agevolazioni IMU e TASI trovano applicazione naturalmente solo nei casi di contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi dell’articolo 2, co.3, della L. n.431/1998, di durata di tre anni, ulteriormente prorogata di due anni se al termine del triennio non si procede ad accordo sul rinnovo (3+2), con canone determinato in base agli accordi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della Proprietà e degli Inquilini di concerto con le Istituzioni interessate.
  • È stata introdotta l’esenziona dalla TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Il conduttore non dovrà corrispondere la propria quota di TASI (pari al 10% dell’imposta dovuta incrementabile al 30% da parte dei Comuni) ed il locatore dovrà corrispondere esclusivamente la propria quota (90% dell’imposta).

4 – Pagamento del canone di locazione in contanti

  • È stata abrogata la norma che imponeva al conduttore, in presenza di contratti di locazione ad uso abitativo, di corrispondere il canone di locazione in forme e modalità che escludessero l’uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità, indipendentemente dall’importo, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sarà possibile pagare i canoni di locazione abitativa anche in contanti, fermo restando il limite dei € 2.999,99, ammontare a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante