La Legge di Stabilità è diventata LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 e pubblicata in Gazzetta – Serie Generale n.302 del 30-12-2015 ed è entrata in vigore il 1º gennaio 2016.
Modello 770 e Certificazione Unica

Viene stabilito che, con la Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 07/03 dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, dovranno essere comunicati anche:

gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, l’invio delle CU contenenti i suddetti dati è equiparato alla presentazione del 770  semplificato.

In pratica, quindi, se con la presentazione della nuova CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora da esporre nel modello 770, viene meno l’obbligo di presentare tale modello.

L’obbligo di presentazione del modello 770 entro il 31/07 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella nuova Certificazione Unica.

Proroga delle detrazioni Irpef per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica

La Legge di stabilità 2016 ha prorogato per tutto il 2016 la detrazione Irpef:

  • del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis TUIR, fino a 96.000 Euro per unità immobiliare;
  • del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della detrazione IRPEF;
  • del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006. Le detrazioni per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica diventano fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Oltre a confermare per il 2016 la misura maggiorata del 65% della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, la Legge di Stabilità 2016 introduce la possibilità per i contribuenti:

  • titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, di redditi di terreni non superiori a € 185,92 e dell’abitazione principale con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);
  • titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800 (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);

di cedere ai fornitori il credito per i lavori di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, anziché usufruire della detrazione.

Con apposito DM saranno definite le modalità attuative.

Infine, la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di risparmio energetico viene estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Assegnazione agevolata beni d’impresa

E’ riproposta l’assegnazione o cessione agevolata di beni (immobili o mobili) ai soci; nello specifico, è prevista una norma che consente alle società (di persone o di capitali) di assegnare o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione o i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione/cessione deve avvenire dal 01/01 al 30/09/2016, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30/09/2015, o comunque che vengano iscritti entro il 30/01/2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015.

A tal fine, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (o 10,5% per le società non operative).

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra:

  • il valore dei beni assegnati o, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

In sede di assegnazione, la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato sul valore catastale.

Per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro proporzionale, l’aliquota è ridotta alla metà ed è prevista l’applicazione delle imposte ipo-catastali in misura fissa.

Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30/11/2016;
  • nella misura del restante 40% entro il 16/06/2017.

Estromissione immobile imprenditore individuale

La Legge di Stabilità 2016 ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromissione degli immobili strumentali per natura.

In particolare, viene stabilito che l’imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2015, possiede beni immobili strumentali per natura di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, può optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, quindi dal 2016.

L’opzione deve avvenire entro il 31.05.2016 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di assegnazione agevolata dei beni d’impresa di cui al punto precedente.