Premessa

Con l’approvazione definitiva della Legge n. 199/2025, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla G.U. 30.12.2025, n. 301, il Legislatore ha apportato una serie di modifiche alle disposizioni relative alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico, sia nella misura “ordinaria” che con “Superbonus”, in parte già previste nel disegno di legge ed in parte introdotte durante l’iter di approvazione della stessa.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR e all’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali:

  • originariamente era pari al 36%, su una spesa massima agevolabile di € 48.000;
  • a decorrere dal 26.6.2012 e fino al 31.12.2026 è stata innalzata al 50%, su una spesa massima agevolabile di € 96.000.

La detrazione nel 2026 è riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi;

La detrazione nel 2027 sarà riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% negli altri casi.

La detrazione a partire dal 2028 sarà riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 30% generalizzata senza alcuna distinzione oggettiva o soggettiva.

In merito all’ambito di applicazione delle predette percentuali e condizioni, con la Circolare 19.6.2025, n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra l’altro, che:

– rientrano tra i proprietari / titolari di un diritto reale di godimento anche i titolari della nuda proprietà e della proprietà superficiaria ed i titolari del diritto di usufrutto / uso / abitazione;

– rientrano negli “altri casi” il familiare convivente del proprietario / titolare di un diritto reale di godimento ed il detentore dell’immobile;

– le nuove misure sono applicabili a tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli sulle parti comuni condominiali.

ATTENZIONE: sono escluse dalle spese agevolate, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

RISPARMIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile fruire delle detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus) va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.

Per tutte le tipologie di interventi agevolati, nel 2026 la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi;

Nel 2027 sarà riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% negli altri casi.

Dal 2028 sarà riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 30% generalizzata senza alcuna distinzione oggettiva o soggettiva.

Dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa (conduttori e comodatari) e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.   

ATTENZIONE: sono escluse dalle spese agevolate, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

RIDUZIONE RISCHIO SISMICO

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche (“diverse” dal Superbonus) di cui all’art. 16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), nonché per il c.d. “Sisma bonus acquisti” di cui al comma 1-septies del citato art. 16, è confermato che la detrazione spettante, è determinata considerando la spesa massima agevolabile di € 96.000:

Per tutte le tipologie di interventi agevolati, nel 2026 la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi;

Nel 2027 sarà riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% negli altri casi.

Dal 2028 sarà riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 30% generalizzata senza alcuna distinzione oggettiva o soggettiva.

Dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa (conduttori e comodatari) e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.   

In merito si rammenta inoltre che l’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5).

In sostanza, dal 01/01/2026 per interventi diversi da superbonus, la percentuale di detrazione risulta identica, a prescindere dalla tipologia di intervento effettuato.

“BONUS ARREDO”

Con riferimento al c.d. “bonus arredo” di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2026:

  • Nella misura del 50%;
  • Nel limite massimo di spesa di € 5.000;

Ferma restando la necessità che siano eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, e che gli stessi siano iniziati dall’1.1.2025.

“SUPERBONUS”

Nella Finanziaria 2026 non risultano proroghe per gli interventi di cui al citato art. 119, che pertanto risultava applicabile fino al 31.12.2025.

Nel ddl originario, con l’inserimento di un nuovo comma all’art. 119, era prevista una proroga della detrazione del 110% solo per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.8.2016, il 26-30.10.2016 e il 18.1.2017, con dichiarazione dello stato di emergenza e istanze / dichiarazioni presentate prima del 30.3.2024.

Tale proroga non è stata confermata e in luogo della stessa con il comma 616, introdotto in sede di approvazione della Finanziaria 2026, è ora previsto che

“al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione … ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell’allegato III-quater alla presente legge. L’incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria”.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – 75%

Nella Finanziaria 2026 non risultano disposizioni riguardanti tale maggiore detrazione che pertanto, ai sensi dell’art. 119-ter risultava fruibile fino al 31.12.2025.

Resta fermo che, alle condizioni e nelle misure sopra riportate (50% – 36% a seconda del soggetto che sostiene la spesa e dell’immobile oggetto dei lavori), è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR.

“BONUS VERDE”

Tale detrazione non risulta riproposta e pertanto già dall’1.1.2025 non era più fruibile.

LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI DAL 2025

Si rammenta che in base al nuovo art. 16-ter, TUIR, introdotto ad opera dell’art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024 (FInanziaria 2025), per i contribuenti con reddito superiore a € 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare. Tali limiti di spesa sono stati confermati anche per il 2026 e di seguito si espone una tabella sintetica:

é confermato che non concorrono all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:

  • le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
  • le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis DL 179/2012;
  • le spese investite in PMI innovative, detraibili ex art. 4, comma 9 e 9-ter DL 03/2015;
  • gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
  • premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. (Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo);
  • le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenutefino al 31.12.2024.

Di conseguenza concorrono al limite massimo sopra descritto:

  • gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti dal 01.01.2025;
  • premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati dal 01.01.2025.
  • le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute dal 01.01.2025.

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