E’ stato approvato il Decreto Legislativo n. 5/2026, introdotto per il recepimento della direttiva Red III, e diventato operativo per i titoli edilizi presentati a partire dal 03 agosto 2026. Il Decreto Legislativo appena entrato in vigore prevede importanti novità per interventi di ristrutturazione sugli edifici esistenti, attraverso l’estensione dei casi in cui diventa necessario coprire una quota dei consumi energetici con fonti rinnovabili. In pratica, per alcune ristrutturazioni sarà necessario ricorrere a soluzioni che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore o sistemi ibridi. L’obbligo può riguardare anche interventi molto frequenti nei condomini, tra i quali il rifacimento del cappotto termico. Con apposito decreto il ministero dell’Ambiente dovrà chiarire in quali casi ricorrono i nuovi obblighi, soprattutto per interventi nei quali risulti tecnicamente impossibile o economicamente non conveniente adempiere ai nuovi obblighi.
Il decreto Legislativo n. 5/2026 modifica l’allegato III del Dlgs n. 199/2021 il quale a sua volta prevedeva l’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova realizzazione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Nella casistica delle ristrutturazioni rilevanti ricadono i cosiddetti interventi pesanti o di primo livello, quali la demolizione e ricostruzione oppure la ristrutturazione integrale dell’involucro per edifici con superficie utile superiore a mille metri quadrati.
Con il decreto legislativo 5/2026 il perimetro di applicazione della norma prevista originariamente dal Dlgs n. 199/2021 viene allargato significativamente. In primis sono confermati gli obblighi previsti per la realizzazione delle nuove costruzioni, ma ulteriori obblighi sono stati estesi anche a più tipologie di ristrutturazione. La nuova direttiva dunque non si applicherà solo agli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di primo livello, bensì anche ai casi di:
- ristrutturazione pesante di primo livello che interessi oltre il 50% dell’involucro edilizio;
- la ristrutturazione mediante sostituzione di impianto termico;
- la ristrutturazione di secondo livello, ovvero quegli interventi che coinvolgono oltre il 25% della superficie disperdente dell’involucro.
È proprio questa terza categoria rappresenta uno dei casi più frequenti nella pratica condominiale. In questa categoria rientra, a titolo esemplificativo il rifacimento del cappotto termico condominiale. In questa casistica bisognerà garantire che il 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva sia coperto da fonti rinnovabili. Di conseguenza l’intervento dovrà essere accompagnato anche dall’installazione di impianto fotovoltaico e delle pompe di calore o di sistemi ibridi.
L’impatto effettivo del decreto andrà però valutato nel suo complesso solo dopo che il Ministero dell’Ambiente comunicherà i chiarimenti applicativi della nuova norma. Da un lato infatti ci sono i casi di impossibilità tecnica attestata da un progettista, legati ad esempio alla struttura dell’edificio (già presenti con il vecchio decreto). Dall’altro ci sono le deroghe per la non convenienza economica (inserite nel nuovo testo), sulle quali si sta ancora discutendo. Considerato che il Dlgs appena inutilizza una formulane generica di “intervento di secondo livello”, spetterà al ministero indicare in quali situazioni queste eccezioni saranno concretamente attivabili.