L’Agenza delle entrate ha pubblicato sul proprio sito le bozze del modello della Certificazione Unica 2026 per anno 2025 con le relative istruzioni. Si ricorda che i sostituti d’imposta devono utilizzare la Certificazione Unica (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Limitando la nostra analisi alla parte relativa alla compilazione del quadro relativo alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo la novità di quest’anno riguarda ancora una volta i termini di presentazione della Certificazione Unica.
La Certificazione unica deve essere consegnata al percettore delle somme oggetto di ritenuta, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo 2025 (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo). Entro la stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”. Questa scadenza vale per tutte le certificazione che devono confluire nel 730 precompilato (es. redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitati abitualmente).
Da quest’anno, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni relative a tutte le altre casistiche (redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, e tutte le altre prestazioni rese da artigiani, imprese edili) deve avvenire entro il 30 aprile 2026.
Solo in caso di certificazione di redditi esenti sarà possibile trasmettere la CU entro il 31 ottobre 2025.
Anche con riferimento all’anno 2025 è stato confermato che non sono soggetti all’obbligo di Certificazione Unica, i compensi erogati a contribuenti che adottano il regime forfettario o dell’imprenditoria giovanile. Per tale motivazione è stato eliminato il “codice 24” che era utilizzato per identificare i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.