L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il software per la compilazione della comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali. Gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Tale adempimento spetta all’amministratore in carica al 31.12 di ciascun anno.

La novità principale del nuovo modello riguarda la compilazione del campo “tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa“. Tale campo assume valori differenti rispetto a quelli della comunicazione degli anni precedenti. In particolare:

– il valore 0 (immutato, rispetto agli anni precedenti) indica “Proprietario (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria)”;

– il valore 1 indica “Titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) comunicato all’amministratore dal proprietario”;

– il valore 2 indica “Titolare di un diritto personale di godimento titolare di un diritto personale di godimento (conduttore o comodatario) o familiare convivente comunicato all’amministratore dal proprietario”;

– il valore 3 indica “Altro soggetto comunicato all’amministratore dal proprietario”.

A questo campo è stato abbinata un ulteriore informazione da fornire in sede di compilazione “Flag abitazione principale“: Il campo indica se l’unità immobiliare è adibita o meno ad abitazione principale.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica è elevata al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Per poter attribuire la detrazione più agevole al condòmino, è stato previsto uno specifico campo nel tracciato, in cui l’amministratore di condominio può indicare, in via sperimentale e facoltativa, se l’unità immobiliare sia stata adibita o meno ad abitazione principale da parte del condòmino, qualora lo stesso condòmino glielo abbia comunicato entro il 31 dicembre dell’anno di sostenimento della spesa. Altrimenti specifica di non disporre di tale dato. Per il primo anno, ossia per l’anno d’imposta 2025, la comunicazione di tale dato è comunque facoltativa.

Resta fermo che l’effettiva sussistenza del requisito dell’abitazione principale, trattandosi di una condizione soggettiva, sarà verificata in capo al condòmino e non nei confronti dell’amministratore di condominio.

Come chiarito dalle stesse FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, la compilazione del campo “flag abitazione principale” è subordinata alla disponibilità da parte dell’amministratore di condominio dell’informazione.