Di seguito si espongono brevemente quali sono le disposizioni in vigore in caso di trasferimento della proprietà di un fabbricato, sul quale sono stati effettuati interventi di recupero che danno diritto alla detrazione fiscale del 50%

COMPRAVENDITA

Nel caso di compravendita la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal cedente/venditore, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica. Qualora il venditore intenda conservare il diritto alla detrazione anche dopo la vendita, l’opzione deve essere espressamente indicata nell’atto di compravendita.

CESSIONE A TITOLO GRATUITO

Nel caso di donazione o di permuta dell’immobile, si applica la medesima regola prevista per la compravendita senza eccezione alcuna.

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

In caso di passaggio di proprietà dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Di fatto, qualora l’immobile caduto in successione sia utilizzato come abitazione da uno degli eredi,  la detrazione spetta esclusivamente a quest’ultimo, (anche se l’immobile non è adibito ad abitazione principale); viceversa, se l’immobile è a disposizione di tutti gli eredi, la detrazione, spetta a tutti in parti uguali. La disponibilità del bene deve essere conservata per ciascuno degli anni residui di detrazione, il venir meno della disponibilità anche per uno o più anni successivi fa venir meno il diritto alla detrazione per quegli anni.

In presenza di coniuge superstite, (titolare ex lege del diritto di abitazione), il diritto alla detrazione spetta esclusivamente a quest’ultimo.

Qualora l’immobile caduto in successione sia oggetto di locazione, nessuno degli eredi ha diritto alla detrazione delle quote residue di spesa, mancando in tal caso la disponibilità del bene.

CASI PARTICOLARI

Qualora la spesa che ha dato  diritto alla detrazione sia stata sostenuta dall’inquilino / comodatario (detentore dell’immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato), il diritto alla detrazione spetta a quest’ultimo per l’intero periodo (10 anni) anche qualora, per qualunque causa, il contratto di locazione o di comodato venisse risolto prima della scadenza del decimo anno.

Qualora il venditore non avesse pagato le spese condominiali relative ad un intervento che ha dato origine alla detrazione prima della vendita, tale diritto non si trasferisce in capo all’acquirente, anche nell’ipotesi in cui sia disponibile a pagare la quota di morosità.