Con la Legge 21 giugno 2017 n. 96 è stata introdotta all’articolo 54-bis la nuova tipologia contrattuale delle c.d. “prestazioni occasionali”. La legge è entrata in vigore il 23 giugno 2017 anche se  in attesa dell’implementazione della procedura informatica da parte dell’INPS ad oggi, le nuove prestazioni occasionali non sono ancora operative.

L’art. 54-bis definisce le nuove prestazioni occasionali come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno):

  • per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 Euro.

Alla nuova tipologia contrattuale possono farvi ricorso:

  • le persone fisiche (non titolari di partita IVA), esclusivamente per:
    • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
    • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    • insegnamento privato supplementare;
  • Imprese, professionisti e società che hanno un numero massimo di 5 dipendenti a tempo indeterminato (tranne alcuni settori esclusi di Legge);
    •  le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
      • pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
      • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti alle scuole superiori o all’università;
      • persone disoccupate;
      • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito;
    • le amministrazioni pubbliche solo per esigenze temporanee o eccezionali:
      • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione;
      • per lavori di emergenza correlati ad eventi calamitosi o naturali improvvisi;
      • per attività di solidarietà, in collaborazione con associazioni di volontariato;
      • per l’organizzazione di prestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

E’ sempre vietato il ricorso alle prestazioni occasionali nei seguenti casi:

  • da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • dalle imprese agricole, qualora i prestatori non siano tra quelli sopra indicati;
  • dalle imprese edili e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Le prestazioni occasionali andranno attivate esclusivamente mediante la piattaforma telematica messa a disposizione dell’INPS (verrà resa disponibile, entro il 10 luglio 2017), alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori, sia i prestatori.

Il sistema di gestione distinguerà le prestazioni occasionali svolte nei confronti delle persone fisiche (no titolari di Partita IVA) da quelle svolte nei confronti degli altri utilizzatori.

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Qualora l’utilizzatore sia una persona fisica (no titolare di Partiva IVA), la piattaforma dell’INPS consentirà l’acquisto di un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia“, da ricarica tramite versamenti da effettuare con modello F24.

Nel libretto Famiglia saranno caricati titoli di pagamento di un valore nominale pari a 10 Euro per pagare le prestazioni viste in precedenza di durata non superiore all’ora.

Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma INPS, l’utilizzatore dovrà comunicare:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • ogni altra informazione richiesta dall’INPS.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori (imprese, professionisti e società)

Qualora il committente della prestazione sia un soggetto diverso dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale. Questo presuppone il versamento tramite la piattaforma INPS della somme necessarie al successivo pagamento della prestazione da parte dell’INPS al prestatore.

I committenti per attivare correttamente la procedura devono inviare, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, all’INPS, una dichiarazione contenente:

  • i dati anagrafici del prestatore di lavoro;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione.

Se la prestazione, per qualunque motivo, non dovesse avere luogo, il committente dovrà comunicare all’INPS la revoca della dichiarazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno stabilito per lo svolgimento della prestazione.

Compensi

I titoli di pagamento contenuti nel Libretto di famiglia hanno un valore nominale di 10 Euro cadauno e sono utilizzabili per pagare prestazioni di durata non superiore all’ora. Il prestatore riceverà pertanto un importo pari a 10 Euro anche se il valore lordo del titolo sarà di Euro 12.

Diverso è il trattamento per gli utilizzatori non persone fisiche. Questi soggetti riceveranno dei titoli il cui valore netto unitario è di euro 9, mentre il loro valore lordo è di euro 12,375. inoltre per questo tipo di prestazioni è previsto un compenso minimo pattuito pari a 36 euro (netti) per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. ciò comporta pertanto che l’attivazioni di un contratto di prestazione occasionale per un utilizzatore diverso da persona fisica deve avvenire per almeno 4 ore continuative nell’ambito della stessa giornata.

Aspetti fiscali

I compensi erogati per le prestazioni occasionali sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore e sono computabili ai fini delle determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Pagamento dei compensi

L’INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali, provvede al pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su conto corrente bancario. Inoltre provvede all’accreditamento dei contributi ai fini pensionistici.

Sanzioni

Il superamento del limite dei compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 Euro per anno), o del limite di durata della prestazione, comporta la trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a tempo pieno ed indeterminato.

Nel caso in cui gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche violino invece gli obblighi di invio della comunicazione preventiva. E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Tale sanzione amministrativa si applica anche nel caso in cui l’utilizzatore rientri tra le categorie escluse di Legge.