Il decreto Legge 17 marzo 2017 n. 25, entrato in vigore lo stesso giorno, ha disposto due importanti novità:

l’abrogazione del lavoro accessorio;

ripristino della piena responsabilità solidale negli appalti del committente con l’appaltatore.

La prima novità riguarda l’abrogazione dei cosiddetti “voucher”. Con l’entrata in vigore del Decreto Legge,dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare nuovi buoni lavoro per le prestazioni di lavoro accessorio. Contestualmente viene previsto che i committenti in possesso di buoni lavoro non ancora utilizzati, possano farne uso, secondo le normali procedure, entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 2017.

La seconda novità è il ripristino della piena solidarietà negli appalti. In particolare il committente è obbligato in solido:

  • con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori;
  • entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di appalto;
  • a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, compreso il TFR, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.

Viene meno invece il beneficio a favore del committente della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori. Prima dell’introduzione del Decreto Legge 17 marzo 2017 n. 25, il Legislatore aveva previsto una sorta di gerarchia tra i soggetti potenzialmente aggredibili dal lavoratore per retribuzione e contributi. In particolare, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere avanzata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo che fosse stata provata l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori inadempienti. Ora il lavoratore potrà rivolgersi direttamente al committente imprenditore.