Il Modello 770/2026, relativo alle ritenute operate nel 2025, deve essere presentato entro il termine ordinario fissato al 31 ottobre 2026.

Poiché quest’anno la data cade di sabato e il giorno successivo è festivo, il termine slitta automaticamente a lunedì 2 novembre 2026, senza necessità di presentare alcuna istanza. La mancata o tardiva presentazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da 250 a 2.000 euro. Qualora le ritenute non siano state versate, possono inoltre trovare applicazione le sanzioni previste per l’omesso o tardivo versamento. Il ravvedimento operoso consente di ridurre sensibilmente le sanzioni, qualora si provveda alla regolarizzazione entro i termini previsti dalla legge e ricorrano i relativi presupposti.

Trattandosi di un adempimento rientrante, di regola, nel mandato dell’amministratore, un’omissione dovuta a negligenza può inoltre costituire una grave irregolarità ai sensi dell’articolo 1129 del Codice civile, con possibili conseguenze sulla conferma o sulla prosecuzione dell’incarico. La valutazione deve essere effettuata in relazione alle circostanze concrete e agli eventuali danni arrecati al condominio.

Nel Modello 770/2026 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento esclusivo alla parte riguardante il condominio quale sostituto d’imposta, non si segnalano novità sostanziali.

Si ritiene tuttavia utile rammentare la corretta compilazione, nel quadro ST, del punto 10. In tale sezione devono essere indicate, rispettivamente, le seguenti lettere:

  • T – se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2025 dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto, opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, qualora sia stato raggiunto l’importo di 500,00 euro stabilito dal comma 2-bis dell’articolo 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella prima sezione;
  • U – se il versamento si riferisce alle ritenute operate dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto, opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito dal comma 2-bis dell’articolo 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella prima sezione.

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