E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11.04.2023 ed in vigore dal 12 aprile 2023, la Legge dell’11 aprile 2023 n. 38 di conversione del DL del 16 febbraio 2023 n. 11, che pone di fatto fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi.

Durante l’Iter parlamentare di conversione in Legge del decreto del 16 Febbraio 2023 sono state apportate diverse novità che di seguito si riepilogano:

  • prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • a partire dal 17 febbraio 2023 le pubbliche amministrazioni non possono più acquistare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
  • Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionarie di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, sono autorizzate ad utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di BTP con scadenza non inferiore a dieci anni.
  • Il Decreto del 16.02.2023 stabiliva, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
    Tuttavia in sede di conversione in Legge del Decreto, sono state introdotte alcune eccezioni, in particolare sono stati esclusi dal divieto alcuni specifici interventi:
    • gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, 
    • quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato 
    • gli interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).
    • il divieto alla cessione/sconto, non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi relativi al superbonus, ovvero:
      • per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
      • per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
      • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
    • Il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel superbonus, stabilendo che, le disposizioni di divieto di applicazione dello sconto e di cessione del credito  non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi diversi dal superbonus), per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
      • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
      • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
    • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:
      • alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
      • al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile; 
      • a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.