L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 10/E lo scorso 20 aprile 2023 con la quale chiarisce ed approfondisce la norma prevista dall’articolo 10 bis del decreto n. 21/2022 in base alla quale l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata a imprese in possesso della Soa, per poter accedere ai bonus casa ordinari e al superbonus.
Una parte corposa della circolare riguarda il calendario di applicazione degli obblighi. Ci sono tre date della fase transitoria che devono essere considerate: il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl Ucraina), il 1° gennaio 2023 (prima entrata in vigore dell’obbligo di Soa) e il 1° luglio 2023 (fine della fase transitoria). I casi sono molteplici e la circolare li affronta tutti, schematizzandoli.
Riassumendo le indicazioni più interessanti, per i lavori incorso al 21 maggio o per i contratti sottoscritti prima del 21 maggio non vale la “condizione Soa” anche per le spese sostenute dopo il 2022, «ivi incluse quelle sostenute dopo il 1° luglio 2023».
Per i contratti firmati tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2022, è possibile accedere ai bonus a prescindere dalla condizione Soa per tutto il 2022. Tra gennaio e giugno 2023 serve, solo a partire da gennaio, l’attestazione o la firma di un contratto che avvia le procedure per ottenere la Soa. Dal 01 luglio è necessaria la certificazione vera e propria. I contratti firmati nel 2023 seguono lo stesso regime, considerando tuttavia che al 01 luglio l’attestazione è obbligatoria, in ogni caso, la Circolare risponde a un dubbio ricorrente. Se un’impresa chiede la certificazione nei primi sei mesi del 2023 ma non la ottiene, la detrazione sarà comunque ammessa fino al 30 giugno. Dal 1° luglio dovrà l’attestazione dovrà assolutamente sussistere.
Risposte importanti arrivano anche con riferimento all’ambito di applicazione delle regole: Se non viene rispettata la condizione Soa, le spese sostenute non sarà possibile utilizzare le spese sostenute, sia in detrazione, ne optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura (nei casi ammessi); i limiti, poi, valgono per tutte le agevolazioni legate alle ristrutturazioni (bonus minori e superbonus). Questi paletti non si applicano solo a sismabonus acquisti e al bonus acquisti di case ristrutturate.
Con riferimento ai casi di subappalto, la circolare spiega che la condizione Soa deve essere rispettata dall’impresa appaltatrice, qualora il lavoro abbia un importo superiore a 516mila euro. La subappaltatrice dovrà rispettare i limiti solo se, a sua volta, eseguirà interventi che vadano oltre il tetto fissato dalla legge.