In data 08 Aprile 2020 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 23 cosiddetto “Decreto Liquidità”, contenente misure urgenti riguardanti alcuni adempimenti fiscali.

Gli interventi di carattere fiscale che riguardano direttamente o indirettamente il Condominio come sostituto d’imposta, sono i seguenti:

  • Sospensione dell’obbligo di operare la ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo: i percipienti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto Legge, e a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, potranno richiedere la non applicazione delle ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18) ed il 31 maggio 2020. I percipienti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione con la quale dichiarino il rispetto delle sopra citate condizioni. La ritenuta d’acconto non operata dal sostituto d’imposta dovrà essere versata direttamente dal percipiente senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in forma rateizzata in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio 2020. ll condominio, in qualità di sostituto, dovrà sospendere l’applicazione della ritenuta esclusivamente sulle le prestazioni per le quali abbia ricevuto apposita dichiarazione. In tutti gli altri casi, la ritenuta dovrà essere regolarmente trattenuta e versata nei termini ordinari (entro il 16 del mese successivo al pagamento).
  • Consegna e trasmissione telematica Certificazione Unica 2020: è posticipato dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’agenzia delle entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile 2020.