Il decreto legge 18/2020 “Cura Italia” ha previsto provvedimenti che interessano direttamente il condominio. Il Decreto tuttavia non ha tenuto in debito conto della particolarità del condominio tale per cui alcuni provvedimenti sembrano non essere efficaci per quest’ultimo.

In condominio come datore di lavoro.

  • L’articolo 63 ha previsto l’erogazione, da parte del datore di lavoro, di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti (portinai, giardinieri, addetti alla manutenzione eccetera) con un reddito da lavoro dipendente nel 2019 non superiore a 40mila euro. Il premio spetta esclusivamente per il mese di marzo 2020 e dovrà essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede ordinaria di lavoro, per i soggetti che prestano servizio lavorativo. Il contributo potrà essere compensato dal datore di lavoro (condominio) con i debiti per ritenute e contributi dovuti per il rapporto di lavoro corso oppure, in quanto sostituto, o utilizzati in compensazione con il mod. F24.
  • E’ stato esteso anche al condominio datore di lavoro, ma esclusivamente in caso di impossibilità nello svolgimento dell’attività lavorativa connessa all’emergenza sanitaria, l’accesso agli ammortizzatori sociali. In particolare, è stata estesa anche ai datori di lavoro con meno di 5 dipendenti la possibilità di accedere alla Cassa integrazione in deroga.

Sospensione dei pagamenti di natura tributaria.

  • Il decreto cura Italia ha introdotto per imprese e professionisti la possibilità di usufruire della sospensione dei versamenti aventi scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a Ritenute sui redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati, Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Il decreto dimentica di fatto il condominio in quanto sostituto ma non appartenente alla categoria delle imprese e professionisti. Dalla lettura del decreto emerge dunque che il condominio debba rispettare le ordinarie scadenza per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o prestazioni di opere e servizi, nonché per il versamento di contributi previdenziali ed assicurativi.

Sospensione dei termini per gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

  • Il decreto in commento prevede la sospensione degli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”. La norma si riferisce alla possibilità di trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli adempimenti scadenti nel citato periodo entro il 30 giugno senza incorrere in sanzioni
  • Con riferimento al Condominio, il decreto specifica che gli adempimenti connessi alla dichiarazione precompilata, già oggetto di proroga con il precedente decreto n.9 del 02 marzo, la cui scadenza era già prorogata al 31 marzo 2020, non sono stati ulteriormente prorogati. La scadenza resta dunque confermata per il 31 marzo 2020. Si tratta dei seguenti adempimenti:
  • Trasmissione telematica della certificazione unica, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Comunicazioni spese di ristrutturazione su parti comuni condominiali.
  • Si ritiene opportuno precisare che la trasmissione telematica della Certificazione relativa a redditi di lavoro autonomo ed a prestazioni d’opera e di servizi effettuate nei confronti di condomini, in quanto inerenti a soggetti passivi IVA può essere effettuata entro il termine di presentazione del mod. 770 (31 ottobre 2020) senza incorrere in sanzioni.
  • Nessuna proroga è prevista inoltre per la consegna della certificazione unica ai rispettivi sostituti d’imposta, il cui termine rimane il31 marzo 2020

Sospensione delle cartelle di pagamento.

  • Sono sospesi i termini di pagamento delle cartelle di pagamento scadenti dal 08 marzo a 31 maggio 2020 sono sospesi anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli Enti Previdenziali. Il pagamento dovrà essere effettuato in una unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
  • Viene spostato al 31 marzo 2020 il termine di pagamento della rata in scadenza relativa alla rottamazione-ter delle cartelle di pagamento.
  • Il decreto non prevede la sospensione dei termini di pagamento degli avvisi di pagamento di cui a DL 78/2020 (i cosiddetti avvisi bonari), quindi, ad eccezione del rinvio al 20 marzo, le scadenze non sono soggette a proroga. Si attende un chiarimento in merito.