Con questo articolo, continuiamo nel nostro percorso di analisi e approfondimento della tematiche relativa alle detrazioni fiscali in ambito condominiale, alla luce delle risoluzione e risposte ad interpelli pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, tenendo sempre conto che gli interpelli non hanno valore di giurisprudenza e rispondono a casi specifici. Di seguito, diamo quindi spazio, ad alcune risposte interessanti fornite dall’Agenzia in materia di bonus facciate e superbonus.

Risposta interpello n. 296 del 01.09.2020 – bonus facciate

Nel quesito sottoposto all’Agenzia l’Istante (amministratore di condominio) riferisce che: “mentre alcune facciate dello stabile sono visibili dalla strada, la facciata sul cortile interno condominiale, su cui è tra l’altro ubicato l’accesso dello stabile, affaccia in parte verso il distacco con un altro fabbricato. Per la forma in pianta del fabbricato in questione solo parte delle facciate sul cortile interno condominiale è visibile da strada“.L’Istante quindi chiede se per i lavori che si intendono effettuare i condòmini possano beneficiare del bonus facciate.

L’Agenzia risponde al quesito richiamando la Circolare 14 febbraio 2020 n. 2/E, sottolineando che la detrazione non spetta, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Fatte salve queste premesse ed il possesso di tutti gli altri requisiti “il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se la stessa, come nel caso esaminato, sia solo parzialmente visibile dalla strada”. La valutazione, in concreto di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada, costituisce un accertamento che di fatto può avere ampi margini di soggettività, che richiede pertanto una elevata responsabilità in capo al soggetto che certificherà la visibilità delle facciate dalla pubblica via. L’Agenzia non lo dice espressamente, tuttavia, in caso di un intervento agevolabile in presenza di facciate solo parzialmente visibili non visibile appare opportuno ottenere una distinta fatturazione della spesa, affinché, qualora non rientrino nel bonus facciate potrebbero rientrare, ad esempio, nella detrazione ristrutturazione edilizia con recupero del 50%.

Risposta interpello n. 346 del 11.09.2020 – bonus facciate

L’Agenzia risponde al quesito di un contribuente che chiede se, le spese per la tinteggiatura delle chiusure oscuranti (scuri e persiane) che insistono sulla facciata dell’edificio possano beneficiare del c.d. bonus facciate.

Nel caso in esame la risposta dell’Agenzia delle Entrate lo esclude categoricamente. Partendo dal presupposto che sono escluse dal bonus facciate le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”), “il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi dal bonus“.

Risposta interpello n. 329 del 10.09.2020 – superbonus 110%

In questo interpello la questione verte sulla possibilità di applicare il superbonus al 110% sugli edifici in comproprietà. In particolare l’Istante riferisce di essere comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di tre appartamenti, un locale ad uso magazzino, un garage, autonomamente accatastate, facenti parte dello stesso edificio oltre ad un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza.

L’Agenzia nella risposta non lascia dubbi o possibili aperture sulla questione, afferma infatti che ” Nel caso di specie, trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio. L’Istante ricorrendone i presupposti e requisiti effettuando tutti gli adempimenti potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 04.06.2013, n. 63 convertito dalla legge 03.08.2013, n. 90“.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la norma del superbonus del 110% fa riferimento «espressamente ai condomìni e non alle parti comuni di edifici». Pertanto, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica (articoli da 1117 del Codice civile).
Richiedendo la presenza di un condominio, quindi, per la circolare 24/E/2020, il superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Risposta interpello n. 328 del 09.09.2020 superbonus 110%

L’istante riferisce di essere proprietario di una villetta a schiera di testa, terra tetto, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato) e chiede se può usufruire della detrazione 110%.

L’Agenzia per rispondere al quesito torna sul concetto di edificio unifamiliare spiegando che: “per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. La valutazione, in concreto della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno» dell’immobile, costituisce un accertamento che lascia spazio ad un certo margine di soggettività da valutare caso per caso. “In presenza dei predetti requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa l’istante, può fruire sulle spese sostenute del Superbonus per gli interventi che intende realizzare in relazione al descritto immobile (villetta a schiera).