Le detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia/riqualificazione energetica/bonus facciate sono un tema sempre delicato per tutti i contribuenti e professionisti chiamati ad interpretare casi e fattispecie non disciplinati a chiare lettere dall’Agenzia delle Entrate, nelle circolari di riferimento o nelle proprie guide. Per tale motivo vengono regolarmente sottoposti all’Agenzia delle Entrate quesiti su casi concreti, sotto forma dell’interpello, ai quali la stessa Agenzia risponde fornendo gli opportuni chiarimenti.

Tenuto conto che gli interpelli non hanno valore di giurisprudenza e rispondono a casi specifici, di seguito diamo spazio proprio ad alcune risposte interessanti fornite dall’Agenzia in materia di detrazioni fiscali.

Risposta interpello n. 285 del 28.08.2020

Nel quesito sottoposto all’Agenzia il contribuente chiede chiarimenti in merito ai limiti di spesa per interventi eseguiti sullo stesso immobile in due anni diversi. L’Agenzia delle Entrate prendendo spunto dai principi enunciati con la Circolare n. 19/E del 08.07.2020 e richiamando l’articolo 16-bis del TUIR, comma 4, chiarisce che “qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre considerare anche le spese sostenute negli anni pregressi per la valutazione dei massimali di spesa attribuibili agli interventi”. Viene ribadito dapprima un principio noto e affermato da tempo. Tuttavia, nel proseguo della risposta viene enunciato un concetto più interessante :“tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile secondo il tipo di intervento realizzato. L’intervento – per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare – deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente o documentata da relazione tecnica. Viene altresì ribadito che sarà onere del contribuente fornire l’adeguata dimostrazione dell’autonomia del intervento oltre che la presentazione della documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente”.

Risposta interpello n. 286 del 28.08.2020

L’Agenzia risponde al quesito di un contribuente che chiede se, in qualità di unico proprietario di un immobile composto da più e distinte unità immobiliari, lo stesso può accedere alla detrazione legata al sisma bonus e alla riqualificazione energetica o se la fruizione di tali agevolazioni può essere pregiudicata:
– dal frazionamento dell’immobile con la creazione di altre due unità immobiliari già di fatto esistenti, autonomamente fruibili e con accessi separati;

– dalla realizzazione di un corpo scala, vano ascensore (ambiente non riscaldato) esterno e giuntato al fabbricato che determina un ampliamento della preesistente volumetria.

Per rispondere al quesito l’Agenzia affronta il tema delle parti comuni e la presenza di un unico proprietario richiamando a tal fine la circolare 19/E dell’8 luglio 2020. Nella circolare viene ribadito il concetto di “parti comuni” da intendersi come parti riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità̀ di proprietari specificando che nella normativa vigente, quando si parla di “parti comuni di edificio”, il concetto deve essere interpretato in senso oggettivo, ossia alle parti comuni a più unità immobiliari e non soggettivo, ossia alle parti comuni a più possessori. Occorre dunque che all’interno dello stabile vi siano più unità immobiliari funzionalmente autonome.

L’Agenzia precisa inoltre che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che quelli di risparmio energetico, devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su edifici esistenti”, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione. Inoltre, “nel caso di interventi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.

Viene ribadito inoltre che, “nel caso di interventi che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.

Altro concetto chiave espresso nell’interpello è il seguente: “ai fini delle detrazioni spettanti per gli interventi di sismabonus e ecobonus, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”. Pertanto, il contribuente dovrà essere in regola con tutte le pratiche tecniche ed autorizzative richieste dai lavori svolti sull’immobile.

Risposta interpello n. 289 del 28.08.2020

L’Agenzia, fornisce altri chiarimenti sul “bonus facciate” rispondendo al quesito di un contribuente che intende procedere al rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su una strada pubblica effettuando: – il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone; – la sostituzione dei pannelli in vetro, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone; – la tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate.

L’Agenzia prende spunto dal quesito del contribuente e richiamando la circolare 14 febbraio 2020 n. 20/E chiarisce che la detrazione IRPEF del 90% spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. In particolare “il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso

in sostanza, rientrano nel bonus facciate gli interventi effettuati anche esclusivamente sul balcone di proprietà senza che si realizzino interventi (anche di sola pulitura o tinteggiatura) del resto della facciata dell’edificio.