Le detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia/riqualificazione energetica/bonus facciate sono un tema sempre delicato per tutti i contribuenti e professionisti chiamati ad interpretare casi e fattispecie non disciplinati a chiare lettere dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari di riferimento o nelle guide pubblicate dalla stessa. Per questo motivo vengono regolarmente sottoposte all’Agenzia delle Entrate quesiti su casi concreti, nella forma dell’interpello, ai quali la stessa Agenzia risponde fornendo chiarimenti utili a tutti. Di seguito diamo spazio proprio ad alcune risposte interessanti fornite dall’Agenzia.

Risposta interpello n. 174 del 10.06.2020

La detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere trasferita, in caso di cessione dell’immobile, dal cedente all’acquirente. Qualora la spesa per i predetti interventi sia stata pagata (e quindi sostenuta) dal cedente successivamente al rogito, la detrazione non spetta, posto che al momento dell’effettuazione del pagamento il cedente non aveva titolo per usufruirne, non essendo più proprietario dell’immobile compravenduto oggetto degli interventi di ristrutturazione. “Tenuto conto del fatto che è possibile trasferire la detrazione in parola solo a condizione che il relativo diritto sia sorto e che tale ultima circostanza non sussiste nel caso di specie, con riferimento alle spese sostenute, la detrazione corrispondente a tale spesa non può essere oggetto né di trasferimento dal venditore all’acquirente dell’immobile, ex articolo 16-bis, comma 8, del TUIR, né, tantomeno, essere utilizzata direttamente dal venditore medesimo“.

Risposta interpello n. 179 del 11.06.2020

La detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dalla natura pubblica o privata e dalla tipologia di reddito conseguito, fermo restando che, trattandosi di detrazione sull’imposta lorda, è necessario che il reddito sia assoggettato ad IRPEF o IRES e non ad imposta sostitutiva o tassazione separata. L’Agenzia ricorda che i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Risposta interpello n. 182 del 11.06.2020

La detrazione del 90% spetta anche se gli interventi riguardano edifici situati in Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici se la zona in cui è ubicato l’edificio stesso ha le caratteristiche delle zone A o B previsti dalla normativa. Ciò a condizione che l’equipollenza della zona risulti da un’idonea certificazione urbanistica, ritenendo non sufficiente l’attestazione rilasciata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.

Risposta interpello n. 185 del 12.06.2020

In tema di bonus facciate, l’Agenzia ha chiarito che tra le spese ammesse al beneficio per il rifacimento dei balconi presenti sulla facciata visibile dalla strada o altro suolo ad uso pubblico, possono essere ricomprese anche quelle sostenute per il rifacimento del parapetto in muratura, pavimentazione, per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché per il rifacimento del sotto balcone e del frontalino, in quanto relative ad interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi. Non sono invece agevolabili le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio, quali ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”). Nel caso di specie l’Agenzia ha escluso la detrazione per le spese di rifacimento della pavimentazione di un terrazzo a livello e per la verniciatura della relativa recinzione in quanto equiparato ad un lastrico solare (struttura orizzontale) e non ad un balcone.

Risposta interpello n. 191 del 23.06.2020

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, nella circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Sono, inoltre, ammessi al “bonus facciate” lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. La detrazione spetta anche per: – le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica); – gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, l’Agenzia spiega che, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Inoltre, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al “bonus facciate”.

Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020

l’Agenzia delle entrate si è allineata all’interpretazione giurisprudenziale ed è tornata sui suoi passi, rivedendo i precedenti chiarimenti al fine di riconoscere il bonus e il sismabonus per tutti gli interventi effettuati dalle imprese. Con la risoluzione in commento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”)”.