Con il D.L. 16/02/2023, n. 11 (approvato e pubblicato sulla G.U. 16/02/2023, n. 40) e in vigore dal 17/02/2023.è stato disposto lo stop alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 per tutti gli interventi edilizi non ancora avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata per il 17/02/2023.

Il predetto Decreto Legge introduce tre interventi in materia di cessione dei crediti ed in particolare:
Il testo reca anche:
ART. 1) comma 1) lettera a) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI ACQUISIRE CREDITI D BONUS FISCALI: Dispone il divieto per Regioni ed Enti locali di di acquistare crediti da bonus fiscali;

ART. 1) comma 1) lettera b) DISPOSIZIONE A FAVORE DELLO SBLOCCO DEI CREDITI: introduce nuove norme volte a limitare la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, in particolare, con esclusione dell’opzione per lo sconto in fattura, la norma dispone che “il dolo” è “in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta».

● il titolo edilizio abilitativo dell’intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera;

● la notifica preliminare alla Asl;

● la documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate (si istituzionalizza, così, una prassi introdotta da alcuni advisor nei mesi scorsi);

● la visura catastale dell’immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento;

● le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute;

● le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese;

● la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni;

● gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento;

●il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;

● l’attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

ART. 2) STOP A CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA PER NUOVI INTERVENTI – L’art. 2 del D.L. 11/2023 dispone che le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 non sono più consentite, dal 17/02/2023, sia per il Superbonus (comma 2, art. 2 del D.L. 11/2023) che per gli altri bonus edilizi (comma 3, art. 2 del D.L. 11/2023). Il divieto vale quindi per tutti i bonus fiscali edilizi anche antecedenti all’introduzione del superbonus.

Il divieto non si applica e dunque restano operative le norme in vigore fino ad oggi:

SUPERBONUS, interventi per i quali alla data del 16/02/2023 compreso:
– Per gli interventi eseguiti da condomini, risulti presentata la CILAS nonché adottata la delibera dell’assemblea condominiale che ha approvato l’esecuzione dei lavori”;
– Per gli interventi diversi da quelli eseguiti da condomini (uniproprietari intero fabbricato, unifamiliari e funzionalmente autonome, IACP e cooperative, Onlus, AdV e APS), risulti presentata la CILAS;
– Casi di cui ai punti 1 e 2, ove l’intervento sia attuato tramite demolizione-ricostruzione, e risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (permesso di costruire o SCIA alternativa).

ALTRI BONUS, interventi per i quali alla data del 16/02/2023 compreso:
1* Risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
2* Risultino già iniziati i lavori, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;
3* Per il Sismabonus acquisti  (comma 1-septies, art. 16 del D.L. 63/2013) o gli acquisti di unità in fabbricati interamente ristrutturati (comma 3, art. 16-bis del D.P.R. 917/1986) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare oppure stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.

I bonus cui si applica lo stop deciso dall’art. 2 del D.L. 11/2013 sono tutti quelli elencati dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020, e ancora attivi, quindi sono i seguenti:
BONUS CASA – Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettere a, b e d; art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 3; art. 16 del D.L. 63/2013);
ECOBONUS E SUPER-ECOBONUS – Interventi finalizzati al risparmio e all’efficientamento energetico (art. 14 del D.L. 63/2013; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 1 e 2);
SISMABONUS E SUPER-SISMABONUS – Interventi per la riduzione del rischio sismico (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies; art. 119 del D.L. 34/2020, comma 4);
FOTOVOLTAICO – Interventi di installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 5 e 6);
BARRIERE ARCHITETTONICHE – Interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020).

ABROGATE LE NORME PER LA CESSIONE DEL CREDITO A REGIME – Il comma 4, art. 2 del D.L. 11/2023 abroga anche le norme per la cessione del credito e lo sconto in fattura antecedenti al Dl 34/2020, che consentivano -di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura a determinate condizioni.

Il decreto, in vigore da oggi dovrà essere convertito in legge nei prossimi sessanta giorni, ne consegue che in sede di conversione potrebbero essere adottati ulteriori aggiornamenti.

Lascia un commento