L’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, connessi a impianti di climatizzazione invernale condominiale rientra tra le spese che danno diritto a detrazioni fiscali differenti, secondo la tipologia di intervento effettuato.

In particolare:

  • installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e contestuale sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore SENZA sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale;

L’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e contestuale sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale, danno diritto alla detrazione prevista per detti interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e art. 1 comma 347 della L. 296/2006 – c.d. “ecobonus”, la detrazione spetta nel limite di 30.000 euro ed è calcolata con percentuali diverse a seconda delle caratteristiche tecniche degli impianti installati. La detrazione spetta nella misura del 50% o del 65% a seconda delle caratteristiche tecniche della caldaia (può in taluni casi competere anche il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020).

L’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore SENZA contestuale sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale, oppure con contestuale sostituzione di impianti di climatizzazione invernale che non possiedono le caratteristiche per usufruire dell’ecobonus, danno diritto alla detrazione pervista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16 bis Dpr 917/1986. La detrazione spetta nella misura del 50%.

In entrambi i casi, sia che per l’installazione delle termo-valvole si intenda beneficiare dell’ecobonus, sia che si intenda fruire del “bonus ristrutturazioni edilizie”, è necessario trasmettere una apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dalla data del c.d. “collaudo” dei lavori.

L’omessa comunicazione all’ENEA determina conseguenze diverse rispetto alla tipologia di detrazione spettante.

Nella prima ipotesi, detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – c.d. “ecobonus”, la trasmissione della comunicazione all’ENEA è obbligatoria al fine di poter beneficiare del bonus (secondo l’Amministrazione finanziaria l’omessa comunicazione all’ENEA comporterebbe la decadenza dall’agevolazione fiscale).

Nella seconda ipotesi, detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, la norma non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all’ENEA.
Al riguardo la ris. Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019 n. 46 ha chiarito che l’omessa trasmissione della comunicazione relativa agli interventi di recupero ex art. 16-bis del TUIR, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

Al fine di evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche dopo anni dalla realizzazione degli interventi si consiglia di procedere comunque alla comunicazione ENEA, anche qualora si intenda fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio anziché dell’Ecobonus.