È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 il D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali relative alla normativa legata al Superbonus 110% e alla cessione dei crediti fiscali.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus. Quest’ultima indicazione cambia (a volte radicalmente) i calcoli sino ad ora effettuati sul computo del Sal del 30 per cento. Fino ad oggi, infatti, questi lavori (ossia quelli agevolati con i bonus minori e quelli eventualmente non agevolabili), secondo la prassi delle Entrate, dovevano (e non potevano) essere considerati: in questo senso, infatti, è orientata la risposta n. 6 resa a Telefisco 2022, compresa anche nelle Faq pubblicate sul sito il 28 gennaio scorso e confermate il successivo 3 febbraio.
La notizia è sicuramente positiva tuttavia comporterà un ulteriore ricalcolo da parte dei professionisti incaricati di predisporre le comunicazioni agli enti competenti e di conseguenza un probabile nuovo rallentamento nelle procedure.

A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti “professionali”, senza facoltà di ulteriore cessione.
La disposizione viene nuovamente rivista con la pubblicazione del presente Decreto Aiuti il quale prevede quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore deiclienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.