L’art. 1 comma 3 del DL 6 maggio 2021 n. 59, pubblicato nella G.U. n. 108/2021, recante le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, ha modificato i commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, introducendo una proroga per gli interventi di riqualificazione energetica (superbonus) e di riduzione di rischio sismico (sismabonus), per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali e per quelli effettuati da IACP (case popolari), la proroga tuttavia non è generalizzata e restano senza ulteriore estensione le scadenze per alcuni soggetti.

Nuove proroghe:

  1. Per gli interventi su parti comuni condominiali, è stato eliminato il vincolo del raggiungimento di almeno il 60% dei lavori previsto dalla legge di bilancio 2021, ciò significa la che scadenza per gli interventi su parti comuni condominiali è prorogata al 31 dicembre 2022 senza alcun ulteriore vincolo;
  2. Per gli interventi effettuati su immobili IACP (case popolari) è stato ulteriormente prorogato il termine al 30 giugno 2023, con ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 purché sia realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  3. Per gli interventi eseguiti su immobili composti da due a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario (o in comproprietà) il superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, purché sia realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Esclusioni:

  1. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, (ovvero unità immobiliari composte da una unica unità immobiliare e relative pertinenze di proprietà di un unico soggetto o in comproprietà), unità plurifamiliari funzionalmente indipendenti, nonché per interventi nelle unità immobiliari nei condomini il termine rimane fissato al 30 giugno 2022;
  2. Per gli interventi effettuati da Cooperative a proprietà indivisa nonché da ONLUS, ODV e APS, il termine rimane fissato al 30 giugno 2022;

Criticità:

L’introduzione della proroga al 31 dicembre 2022 per gli interventi “trainanti” su parti comuni condominiali rappresenta una soluzione positiva al fine di dare certezza ai numerosi interventi in corso di avvio per i quali il termine al 30 giugno 2022 rappresentava sicuramente un ostacolo, tuttavia, la mancata proroga al medesimo termine per gli interventi “trainati” nelle singole unità immobiliari, comporta una complicata necessità di coordinamento. In linea generale, affinché gli interventi “trainati” effettuati nelle singole unità immobiliari possano usufruire della detrazione del 110%, devono essere eseguiti “in concomitanza” con gli interventi “trainanti” sulle parti comuni condominiali. La proroga al 31 dicembre 2022 è stata introdotta solo per interventi “trainanti” sulle parti comuni, mentre per gli interventi “trainati” nelle singole unità immobiliari il termine rimane il 30 giugno 2022, risulta evidente la necessità di riorganizzare le fasi di lavorazione affinché vengano rispettati i differenti termini di scadenza.

Resta inoltre fermo l’obbligo di autorizzazione della Commissione Europea affinché la predetta norma diventi pienamente efficace.

Cessione del credito / sconto in fattura

Non sono cambiate invece le scadenze già in vigore per il cosiddetto “sconto in fattura” o per la “cessione del credito” che, per il superbonus 110% è fissato al 31 dicembre 2022, mentre per tutti gli interventi diversi da superbonus (ristrutturazione edilizia, bonus facciate ed altri interventi di riqualificazione energetica) il termine è fissato al 31 dicembre 2021.