L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 ha chiarito che: la mancata o tardiva trasmissione all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla detrazione del 50%, non comporta la perdita di tale diritto.

La Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto, dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di trasmettere all’ENEA i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio, che accedono allo sconto fiscale del 50%. Per permettere ai contribuenti la trasmissione di queste informazioni l’ENEA ha pubblicato sul proprio portale, un’area dedicata mediante la quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle informazioni relative agli
interventi previsti dall’art. 16 comma 2-bis del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 , al fine di consentirne il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

Per la trasmissione dei dati relativi all’anno 2018, stante il ritardo nella pubblicazione dei decreti attuativi, del sito web dell’ENEA e le successive richieste di proroga degli operatori del settore, il termine è stato prorogato al 1° aprile 2019.

La nuova comunicazione, non riguarda però tutti gli interventi ammessi alla detrazione del 50%, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Inoltre sono oggetto di comunicazione anche le informazioni relative all’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (per i forni classe A), purché collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1° gennaio 2017.

Tuttavia la norma, lasciava agli operatori del settore, un dubbio fondamentale: ai fini fiscali, l’omessa comunicazione all’ENEA avrebbe comportato la perdita del diritto alla detrazione?

Sul punto si è espresso inizialmente il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, chiarendo che la comunicazione all’ENEA degli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione. A tale parere si è conformata successivamente l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 46/E la quale ha affermato che “in assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16 comma 2-bis del Decreto Legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16“.

A supporto di tale conclusione, l’Agenzia delle Entrate richiama il decreto interministeriale n. 41/1998 che regola la materia dei controlli sulle detrazioni per le ristrutturazioni. Tale decreto, stabilisce l’elenco tassativo dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è citata la mancata o tardiva comunicazione all’ENEA in materia dei lavori edili generici.

Pertanto si può concludere che: la mancata comunicazione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, non determina la perdita delle detrazioni fiscali.