L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 19 marzo 2019 ha pubblicato la nuova versione del modello RLI, da utilizzare obbligatoriamente a partire dal prossimo 19 maggio 2019 per la registrazione/proroga/risoluzione dei contratti di locazione.

Da oggi e sino al 18 maggio 2019 potranno essere utilizzati entrambi i modelli.

Il modello è presentabile solo in via telematica, direttamente dal contribuente o attraverso i soggetti abilitati alla trasmissione. Il modello RLI può essere usato anche dai soggetti non obbligati alla registrazione telematica, presentando il modello presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate.

Si rammenta, inoltre, che a partire dal 01 gennaio è possibile optare per la tassazione sostitutiva (cedolare secca) anche per i nuovi contratti di locazione relativi ad unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e relative pertinenze, locati anche da soggetti diversi da persone fisiche.

Di seguito le principali novità del nuovo modello RLI.

  1. Quadro A, Sezione II: la casella «cedolare secca» è stata sostituita dalla casella «Tipologia di regime», nella quale indicare, con i codici da 1 a 3 la presenza di più locatori, tutti, alcuni o nessuno che optino per questo regime fiscale. È stata anche introdotta la casella «tardività annualità successiva» da utilizzare per indicare (codice 1) se si intende comunicare (in ritardo) la volontà di passare dalla tassazione ordinaria (Irpef) alla cedolare secca, per l’annualità successiva. In questa ipotesi va ricordato che è preclusa la presentazione telematica del modello ma è necessario presentare la modulistica in versione cartacea presso gli sportelli di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Qualora nessuno dei locatori opti per il passaggio alla tassazione in cedolare secca, deve essere utilizzato il codice 2 e la comunicazione può avvenire anche tramite il canale telematico;
  2. Quadro A Sezione III: è stata soppressa la casella «Soggetto subentrato»;
  3. Quadro B, Sezione I: è stata aggiunta per maggiore chiarezza la dicitura «subentrante» che nella versione precedente era riservata sia al cessionario che al subentrante;
  4. Quadro C: è stata rinominata la casella «Tipologia immobili», resta invariata la modalità di compilazione;
  5. Quadro D: il quadro è stato rinominato «Regime di tassazione», ma resta invariata la modalità di compilazione.
  6. Quadro E: non ha subito alcuna variazione.

Non è obbligatorio allegare il contratto di locazione al modello RLI qualora si verifichino le seguenti condizioni:

  • I locatori o i conduttori non siano più di tre (tutte persone fisiche);
  • La locazione sia riferita ad una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze;
  • Nel contratto non siano incluse clausole estranee alla locazione.