Con circolare 8/E del 07/04/2017, l’Agenzia delle Entrate ha formalizzato numerosi chiarimenti interpretativi già forniti in occasione di eventi organizzati con la stampa specializzata.
Merita particolare attenzione quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico e bonus arredi, con particolare riferimento alla possibilità di usufruire della detrazione anche in presenza di un bonifico che non permetta la corretta applicazione della ritenuta d’acconto.
In linea generale, affinché il contribuente possa usufruire delle detrazioni per lavori di ristrutturazione deve provvedere al pagamento mediante l’utilizzo di un apposito bonifico, che consenta alle banche ed alle Posta Italiane di applicare al beneficiario, una ritenuta in conformità a quanto disposto dall’art. 25 D.L. 78/2010.Con la citata circolare l’Agenzia delle Entrate  (superando le precedenti interpretazioni) ha definitivamente chiarito che le detrazioni per lavori di ristrutturazione o di riqualificazione spettano anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia avvenuto senza l’utilizzo del bonifico bancario specifico, in modo tale da non consentire alle banche ed a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di applicazione della ritenuta. In tal caso l’impresa o il professionista, beneficiari dell’accredito  devono attestare attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

  • di aver ricevuto le somme dal contribuente;
  • di averle incluse nella contabilità dell’impresa e di avere concorso alla corretta determinazione del reddito.

Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Quest’ultima possibilità non esclude tuttavia l’originario obbligo di provvedere al pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica mediante l’utilizzo di bonifici assoggettati alla regola generale dell’applicazione della ritenuta. 

Resta inoltre valido il diritto alla detrazione nei casi di non completa compilazione del bonifico, qualora avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (come già specificato nella risoluzione 55/E del 07/06/2012)Tale è l’ipotesi in cui il contribuente, accortosi di non avere adempiuto correttamente al pagamento, provveda ad effettuare un nuovo pagamento utilizzando l’apposito bonifico, assoggettato a ritenuta.

Da quanto esposto emerge che la procedura esposta nella circolare 8/E del 07/04/2017 dovrà essere adottata dal contribuente e dall’impresa beneficiaria solo nel caso in cui non fosse possibile la ripetizione del pagamento, oppure quando il mancato assoggettamento a ritenuta sui compensi corrisposti sia dovuto a situazioni di mero errore materiale nella compilazione del bonifico.

Pertanto le modalità di pagamento per potere usufruire della detrazione sono:

  • l’effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico;
  • la ripetizione del pagamento, in caso di non corretta compilazione del bonifico;
  • in via subordinata e solo nei casi di anomalia nella compilazione del bonifico, il possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa beneficiaria dei pagamenti con la quale si attesti che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa.