Il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento dell’IMU e della TASI. Data l’approssimarsi di tale scadenza si ritiene utile ricordare che anche gli amministratori di condominio sono tenuti in alcuni casi a versare tali imposte in qualità di rappresentanti del condominio amministrato. In particolare, in questo articolo ci soffermiamo ad analizzare il caso della multiproprietà immobiliare, definita come quel contratto tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.

Per capire da dove nasce tale obbligo e quando ricade in capo all’amministratore, è necessario fare un passo indietro e ritornare alla normativa ICI in materia. Ai fini ICI l’art. 19 commi 1 e 2 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 aveva previsto regole precise per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale prevedendo che il soggetto obbligato al pagamento del tributo fosse proprio l’amministratore del condominio o della comunione, il quale era tra l’altro autorizzato a prelevare l’importo necessario dal conto corrente condominiale, riaddebitando le quote ai singoli proprietari in sede di rendiconto annuale.

Come tutti sappiamo l’ICI ha lasciato spazio nel 2011 all’IMU, ma il D.lgs n. 23 del 14 marzo 2011 non aveva riproposto quanto disposto con l’art. 19 della Legge 388/2000, creando così un vuoto normativo.

Di fronte a tale situazione il Dipartimento delle Finanze, interpellato sulla questione, aveva risposto che per gli immobili in multiproprietà o a proprietà turnaria fossero i singoli proprietari ad essere obbligati al pagamento dell’IMU, ciascuno per la propria quota di diritto. Questa risposta fu aspramente criticata dalla dottrina, in quanto andava contro ai principi di semplificazione degli adempimenti e avrebbe solo prodotto confusione tra i contribuenti.

Con Decreto Legge del 6 marzo 2014 n. 16 è stato posto rimedio a tale situazione di incertezza riproponendo con effetti retroattivi, anche per l’IMU, e per la TASI, le disposizioni valide per l’ICI.

Pertanto è stato stabilito che per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’art. 69 del D.Lgs. 206/2005 (es. i contratti di multiproprietà), il versamento dell’IMU è effettuato da chi amministra il bene. Colui che amministra il bene è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento del tributo dal conto corrente comune attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Ai fini Tasi, come dicevamo, fin dalla sua istituzione è stato stabilito che per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del suo versamento. In caso di multiproprietà l’amministratore è tenuto al versamento della TASI sia con riferimento ai locali di uso comune, sia con riferimento a quelli utilizzati in regime di multiproprietà. L’amministratore, come per l’IMU, si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.