{"id":993,"date":"2021-01-03T11:48:38","date_gmt":"2021-01-03T10:48:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=993"},"modified":"2021-01-04T09:18:42","modified_gmt":"2021-01-04T08:18:42","slug":"circolare-agenzia-entrate-30-e-2020-superbonus-110","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2021\/01\/03\/circolare-agenzia-entrate-30-e-2020-superbonus-110\/","title":{"rendered":"CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 30\/E\/2020 &#8211; SUPERBONUS 110%"},"content":{"rendered":"\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato la <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Circolare n. 30\/E (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2957155\/Circolare+n.+30_2020.pdf\/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4\" target=\"_blank\">Circolare n. 30\/E<\/a> con la quale fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonch\u00e9 delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. Il documento di prassi fornisce spiegazioni in ordine alle modifiche introdotte all\u2019agevolazione dal decreto legge n. 104\/2020 e fornisce l\u2019elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire ai fini del rilasciato del visto di conformit\u00e0 per le comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura. <\/p>\n\n\n\n<p>Nel documento dell\u2019Agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche al Superbonus introdotte dal Dl n. 104\/2020 al fine di semplificare e rendere pi\u00f9 fruibile il Superbonus. Tra le novit\u00e0, il chiarimento della nozione di &#8220;accesso autonomo dall\u2019esterno&#8221;, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, ed infine, l\u2019aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017. <\/p>\n\n\n\n<p>Esponiamo sinteticamente le risposte fornite nel documento di prassi, con particolare riferimento al condominio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Punto 2 della circolare &#8211; soggetti beneficiari:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Viene chiarito che le <strong>Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale <\/strong>possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. <strong>Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell\u2019immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unit\u00e0 immobiliari.<\/strong><\/li><li>Le disposizioni previste per gli IACP, o comunque denominati si applicano anche qualora l&#8217;immobile sia solo parzialmente posseduto da quest&#8217;ultimo. Le cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. \u201csconto in fattura\u201d, in luogo dell\u2019utilizzo diretto della detrazione, non richiede l&#8217;applicazione dello split payment.<\/li><li><strong>Possono accedere alla maxi detrazione anche i titolari dell\u2019impresa agricola,<\/strong> gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.), i soci o gli amministratori di societ\u00e0 semplici agricole (persone fisiche) di cui all\u2019articolo 9, D.L. n. 557\/1993, nonch\u00e9 i dipendenti esercenti attivit\u00e0 agricole nell\u2019azienda. Gli interventi devono essere effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi da  quelli rurali \u201cstrumentali\u201d necessari allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 agricola;<\/li><li><strong>Non spetta alcuna detrazione in presenza di edificio composto da pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari di propriet\u00e0 di un unico soggetto,<\/strong> risulta irrilevante la mera detenzione delle unit\u00e0 immobiliari costituenti l&#8217;edificio essendo invece necessaria esclusivamente la propriet\u00e0. <strong>E&#8217; dunque irrilevante il fatto che alcune unit\u00e0 immobiliari siano concesse in locazione o in comodato a pi\u00f9 soggetti<\/strong>, non costituendosi condominio. Diverso<strong> il caso di edificio le cui unit\u00e0 immobiliari siano possedute da pi\u00f9 soggetti e tutte le unit\u00e0 immobiliari siano concesse in locazione ad un unico soggetto<\/strong>, in tal caso  resta ferma la costituzione del condominio e pertanto <strong>la detrazione \u00e8 ammessa.<\/strong><\/li><li>In relazione alla possibilit\u00e0 di usufruire del Superbonus per interventi effettuati su immobili posseduti o detenuti  da professionisti o societ\u00e0 in condominio, si ribadisce che<strong> l\u2019aliquota maggiorata \u00e8 ammessa unicamente per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, a prescindere dalla circostanza che le unit\u00e0 immobiliari siano strumentali alle attivit\u00e0 di impresa<\/strong>, arte o professione, che costituiscano l\u2019oggetto delle attivit\u00e0 stesse o siano beni patrimoniali appartenenti all\u2019impresa.<\/li><li>Viene ribadito che <strong>i possessori o detentori delle unit\u00e0 immobiliari di lusso (ossia di categoria  A\/1, A\/8 e A\/9) possono fruire della detrazione per le spese per interventi realizzati sulle parti comuni condominiali,<\/strong> ma non possono accedere al Superbonus per gli interventi trainati effettuati sulle proprie unit\u00e0 immobiliari.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong> Punto 3 della circolare &#8211; Tipologia di immobili ammessi: <\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Il documento di prassi chiarisce in quali casi si pu\u00f2 ritenere che un&#8217;unit\u00e0 immobiliare abbia \u00abaccesso autonomo dall\u2019esterno\u00bb qualora, ad esempio: all\u2019immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multipropriet\u00e0 o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la propriet\u00e0 pubblica o privata e\/o esclusiva del possessore dell\u2019unit\u00e0 immobiliare all\u2019accesso in questione; all\u2019immobile si pu\u00f2 accedere anche da strada privata di altra propriet\u00e0 gravata da servit\u00f9 di passaggio a servizio dell\u2019immobile. <\/li><li>Come gi\u00e0 indicato nella precedente circolare n. 24\/2020 \u00e8 stato precisato che un\u2019unit\u00e0 immobiliare pu\u00f2 ritenersi \u201cfunzionalmente indipendente\u201d se dotata di installazioni o  manufatti di qualunque genere<strong>, quali impianti per l\u2019acqua, gas o energia elettrica, per il riscaldamento di propriet\u00e0 esclusiva<\/strong>.  <strong>L\u2019elencazione sopra prevista \u00e8 tassativa e non esemplificativa  pertanto gli impianti non menzionati, come le fognature e sistemi di depurazione, non rilevano ai  fini della verifica dell\u2019indipendenza funzionale<\/strong>.<\/li><li><strong>L&#8217;agenzia spiega inoltre che si considera funzionalmente indipendente anche la villetta a schiera allacciata al teleriscaldamento<\/strong> perch\u00e9, in sostanza, l\u2019allaccio alla rete di teleriscaldamento consente la fornitura del servizio tramite un&#8217;infrastruttura, analogamente a quanto avviene per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Inoltre, nel caso di collegamento alla rete di teleriscaldamento, l\u2019unit\u00e0 immobiliare \u00e8 dotata di uno scambiatore di calore e di un contatore del calore prelevato dalla rete di teleriscaldamento e pertanto la si pu\u00f2 ritenere \u00abfunzionalmente indipendente.<\/li><li>Nel rispetto di quanto previsto dall\u2019art. 119, D.L. n. 34\/2020, dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, p<strong>u\u00f2 usufruire del Superbonus anche l\u2019installazione del cappotto termico interno negli edifici sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistic<\/strong>i.<\/li><li>Per gli edifici a &#8220;<em>prevalente destinazione residenziale <\/em>&#8220;si intendono gli edifici nei quali pi\u00f9 del 50 per cento della superficie complessiva delle unit\u00e0 immobiliari sono destinate a residenza: il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta  anche ai possessori di unit\u00e0 immobiliari non residenziali. Per gli edifici &#8220;<em>non residenziali&#8221;<\/em> la superficie complessiva delle unit\u00e0 immobiliari destinate a residenza \u00e8 minore del 50 per cento, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unit\u00e0 immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi trainati realizzati sui propri immobili, semprech\u00e9 questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A\/1, A\/8 e A\/9). <strong>Ai fini del conteggio della prevalenza, devono essere considerate anche le unit\u00e0 immobiliari di lusso, di categoria A\/1, A\/8 e A\/9 .<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Punto 4 della circolare &#8211; Interventi e limiti di spesa:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Pu\u00f2 fruire della detrazione maggiorata anche la sostituzione dell\u2019impianto di climatizzazione invernale centralizzato che <strong>non \u00e8 al servizio di tutte le unit\u00e0 immobiliari presenti nell\u2019edificio in condominio:<\/strong> in tal caso <strong>la detrazione spetta solo alle unit\u00e0 immobiliari servite dall&#8217;impianto di climatizzazione.<\/strong><\/li><li>Viene confermato che conformemente a quanto previsto per l\u2019ecobonus e per il sismabonus per gli interventi sulle parti comuni, al fine dell\u2019applicazione del Superbonus, nel caso in cui l\u2019ammontare massimo di  spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio oggetto di interventi,<strong> il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze e delle unit\u00e0 immobiliari di lusso.<\/strong><\/li><li> <strong>Le pertinenze vanno conteggiate anche nel caso di intervento sull\u2019impianto termico centralizzato se le stesse non sono riscaldate<\/strong> purch\u00e9 l\u2019intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale e purch\u00e9 questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall\u2019art. 119 del decreto Rilancio.<\/li><li>\u00c8 ammessa l\u2019installazione di una caldaia con l\u2019aliquota maggiorata o avvalendosi dell\u2019ecobonus, se la stessa  \u00e8 gi\u00e0 stata sostituita usufruendo delle detrazioni fiscali. Devono essere rispettati, ovviamente, i limiti e le condizioni previste dalla normative agevolativa di riferimento.<\/li><li> <strong>In un condominio composto da pi\u00f9 edifici si possono effettuare interventi di isolamento termico delle superfici opache riguardanti solo un edificio<\/strong> a condizione che, &#8211; per l\u2019edificio oggetto di intervento &#8211; siano rispettati i requisiti dell\u2019incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe \u00e8 da verificare, mediante Ape convenzionale, ante e post intervento. <strong>La possibilit\u00e0 di fruire del superbonus per eventuali interventi trainati realizzati sulle singole unit\u00e0 immobiliari, resta riservata ai soli cond\u00f2mini che possiedono le unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio oggetto dell\u2019intervento.<\/strong><\/li><li><strong> l\u2019installazione di impianti fotovoltaic<\/strong>i \u2013 rientranti tra gli interventi trainati \u2013 <strong>\u00e8 ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unit\u00e0 immobiliari. <\/strong><\/li><li>Come previsto dall\u2019Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla  sostituzione del serramento l\u2019intervento \u00e8 da considerarsi in maniera unitaria. <strong>La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l\u2019installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a  fronte dei quali \u00e8 possibile fruire dell\u2019ecobonus di cui all\u2019art. 14 del D.L. n. 63 del 2013. <\/strong>Pertanto, i predetti interventi sono ammessi al Superbonus, quali interventi trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo art. 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e semprech\u00e9 assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Punto 5 della circolare &#8211; Cessione del credito e sconto in fattura:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Nella circolare viene anche chiarito che <strong>il cond\u00f2mino moroso non pu\u00f2 procedere alla cessione del credito<\/strong>. L\u2019amministratore di condominio deve comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni, esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino e quanto dovuto dal condomino stesso. Se il condomino ha manifestato l\u2019intenzione di cedere il credito a terzi, diversi dai fornitori, <strong>l\u2019amministratore dovr\u00e0 comunicare l\u2019opzione per la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto.<\/strong><\/li><li>Viene ribadito che in base alla disposizione normativa contenuta nell&#8217;articolo 121 del Decreto Rilancio, espressamente \u00e8 consentita la cessione del credito d&#8217;imposta  (corrispondente alla detrazione spettante) <strong>nei confronti \u00abdi altri soggetti, ivi inclusi  gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari\u00bb senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione<\/strong>.<\/li><li>il Decreto Rilancio consente di cedere il credito d\u2019imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 e 2021. E&#8217; possibile cedere la detrazione del 50% per interventi di recupero del  patrimonio edilizio o la detrazione del 90% per interventi sulle facciate (bonus facciate). Nella circolare <strong>viene ribadito che il contribuente pu\u00f2 cedere il richiamato credito per le spese sostenute nel corso dell&#8217;intero anno 2020 (ad esempio anche per le spese sostenute nel mese di gennaio 2020).<\/strong><\/li><li>In <strong> caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali<\/strong> <strong>deve essere emessa una unica fattura destinata al solo condominio.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Per effetto dell&#8217;approvazione della legge di bilancio per l&#8217;anno 2021 alcune interpretazioni potrebbero subire ulteriori aggiornamenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 30\/E con la quale fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonch\u00e9 delle<a class=\"moretag\" href=\"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2021\/01\/03\/circolare-agenzia-entrate-30-e-2020-superbonus-110\/\">Read More&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/993"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=993"}],"version-history":[{"count":7,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/993\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1004,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/993\/revisions\/1004"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}