{"id":98,"date":"2016-03-05T09:53:41","date_gmt":"2016-03-05T08:53:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=98"},"modified":"2016-03-05T10:01:50","modified_gmt":"2016-03-05T09:01:50","slug":"mini-condominio-bonus-50-65","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2016\/03\/05\/mini-condominio-bonus-50-65\/","title":{"rendered":"Mini condominio &#8211; stop al codice fiscale per il Bonus 50-65%"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con Circolare del 02 Marzo 2016 n. 3\/E l&#8217;Agenzia delle Entrate torna su suoi passi e affermando che, anche <strong>nei condomini minimi senza codice fiscale<\/strong>, si potranno effettuare interventi edilizi e di riqualificazione energetica su parti comuni, consentendo ai relativi cond\u00f2mini di beneficiare delle rispettive detrazioni del 50-65%. Devono pertanto ritenersi superate le indicazioni fornite con la\u00a0Circolare n. 11\/E del 2014 e con la Risoluzione n. 74\/E del 2015, salvi restando i comportamenti gi\u00e0 posti in essere in attuazione di tali documenti di prassi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con circolare 21 maggio 2014, n. 11\/E, l&#8217;Agenzia delle Entrate aveva affermato\u00a0che in presenza di un \u201c<strong>condominio minimo<\/strong>\u201d, inteso come edificio composto da un numero <strong>non superiore a otto cond\u00f2mini<\/strong>, fossero applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell\u2019amministratore (nonch\u00e9 l\u2019obbligo da parte di quest\u2019ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di pi\u00f9 di dieci condomini). Con risoluzione n. 74\/E del 27 agosto 2015 erano poi\u00a0stati indicati gli adempimenti da adottare nel caso di interventi sulle parti comuni di un condominio minimo effettuati nel 2014, senza aver richiesto il codice fiscale del condominio. La risoluzione aveva ribadito la necessit\u00e0 di <strong>chiedere il codice fiscale del condominio<\/strong> ma era stato nel contempo evidenziato che sui pagamenti effettuati per avvalersi della agevolazioni fiscali in esame, si applicava la sola ritenuta prevista dal decreto legge n. 78 del 2010, effettuata da banche e Poste italiane all\u2019atto dell\u2019accredito del pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo ulteriori valutazioni e al fine di alleggerire gli adempimenti dei contribuenti, L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la circolare sopra richiamata, fa un passo indietro e chiarisce che <strong>non \u00e8 pi\u00f9 necessario che nella causale del bonifico venga indicato anche il codice fiscale del condominio<\/strong>, nelle ipotesi in cui i cond\u00f2mini, non avendo l&#8217;obbligo di nominare un amministratore, non abbiano provveduto all&#8217;apertura del codice fiscale del condominio. Questa <strong>agevolazione vale solo per i condomini minimi, cio\u00e8 quelli senza amministratore perch\u00e8 composti da un numero non superiore a otto cond\u00f2mini<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I contribuenti, dunque, per \u00a0beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del cond\u00f2mino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente <strong>il contribuente \u00e8 tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell\u2019edificio<\/strong>, e, se si avvale dell\u2019assistenza fiscale, <strong>\u00e8 tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unit\u00e0 immobiliari facenti parte del condominio.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/documentazione\/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni\/circolari\/archivio+circolari\/circolari+2016\/marzo+2016\/circolare+3e+del+02+marzo+2016\/Circolare+CAF+2015+-26+febbraio+2016.pdf\">http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/documentazione\/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni\/circolari\/archivio+circolari\/circolari+2016\/marzo+2016\/circolare+3e+del+02+marzo+2016\/Circolare+CAF+2015+-26+febbraio+2016.pdf<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con Circolare del 02 Marzo 2016 n. 3\/E l&#8217;Agenzia delle Entrate torna su suoi passi e affermando che, anche nei condomini minimi senza codice fiscale, si potranno effettuare interventi edilizi e di<a class=\"moretag\" href=\"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2016\/03\/05\/mini-condominio-bonus-50-65\/\">Read More&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98"}],"version-history":[{"count":3,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":101,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98\/revisions\/101"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}