{"id":950,"date":"2020-08-10T09:08:16","date_gmt":"2020-08-10T07:08:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=950"},"modified":"2020-08-10T09:08:16","modified_gmt":"2020-08-10T07:08:16","slug":"superbonus-110-circolare-agenzia-delle-entrate","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2020\/08\/10\/superbonus-110-circolare-agenzia-delle-entrate\/","title":{"rendered":"SUPERBONUS 110% &#8211; CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE"},"content":{"rendered":"\n<p>Nella giornata di sabato 08 agosto 2020, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato la <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Circolare n. 24\/E  (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2624559\/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf\/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77\" target=\"_blank\">Circolare n. 24\/E <\/a>relativa alle modalit\u00e0 di fruizione del Superbonus (110%). Oltre alla circolare menzionata, sono state pubblicate, inoltre il <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"provvedimento (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2641210\/Provv.+artt.+119-121+DL+Rilancio+08.08.2020.pdf\/63d4b8ca-1ffc-63aa-8c57-ec67401fddd2\" target=\"_blank\">provvedimento attuativo,<\/a> nonch\u00e9 la <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"modulistica (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2641210\/Opzione_mod.pdf\/2c3e8556-e0af-113b-5b6c-58b3e67d5468\" target=\"_blank\">modulistica<\/a> e e le <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"istruzioni (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/2641210\/Opzione_istr.pdf\/c1795555-a0d2-e686-eb7e-cd4d61a1bd28\" target=\"_blank\">istruzioni<\/a>, contenenti le disposizioni operative per richiedere, in alternativa all&#8217;utilizzo diretto della detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito.<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 qualche giorno fa  il Ministero dello Sviluppo Economico,aveva pubblicato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalit\u00e0 di trasmissione dell\u2019asseverazione tecnica agli organi competenti per gli interventi di <strong>efficientamento energetico degli edifici<\/strong> previsti dal decreto Rilancio, ed ora con la Circolare 24\/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate il quadro complessivo del Superbonus ha preso forma.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la Circolare 24\/E vengono forniti alcuni importanti chiarimenti sull&#8217;efficacia del Superbonus. In particolare, le spese sostenute per gli <strong>interventi trainanti<\/strong><br>devono essere effettuate nell&#8217;arco temporale di vigenza dell&#8217;agevolazione, mentre le spese per gli <strong>interventi trainati<\/strong>&nbsp;devono essere sostenute nel periodo di<br>vigenza dell&#8217;agevolazione e nell&#8217;intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Quindi, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (come il \u201ccappotto termico\u201d) a marzo 2020 e pertanto, non ammesse al Superbonus, non potr\u00e0 beneficiare del 110% neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici (interventi <strong>trainati<\/strong>) anche se i relativi pagamenti siano effettuati dopo il 1\u00b0 luglio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini del Superbonus \u00e8 necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonch\u00e9 quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, <strong>il pagamento delle spese per l\u2019esecuzione degli interventi, salvo l\u2019importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico \u00e8 effettuato.<\/strong> L&#8217;obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonch\u00e9 gli istituti di pagamento &#8211; applicano, all&#8217;atto dell&#8217;accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d\u2019acconto (attualmente nella misura dell\u20198 per cento). A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell\u2019ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In aggiunta ai predetti adempimenti, \u00e8 necessario acquisire: ai fini dell&#8217;opzione per la cessione o per lo sconto in fattura:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>  <strong>il visto di conformit\u00e0<\/strong> dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;  ai fini del Superbonus nonch\u00e9 dell\u2019opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus:<\/li><li> <strong>l\u2019asseverazione <\/strong>del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonch\u00e9 della congruit\u00e0 delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. <\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Per gli interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza degli edifici che aprono la strada al superbonus del 110%, <strong>la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o di cessione del credito, deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformit\u00e0.<\/strong> Il visto dovr\u00e0 infatti attestare i dati relativi alla documentazione che testimoniano l\u2019esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d\u2019imposta. Occorre ricordare, infatti, che per i lavori sul cappotto termico o per la sostituzione delle caldaie occorre prima di tutto ottenere da tecnici abilitati l\u2019asseverazione sul rispetto dei requisiti previsti per il miglioramento energetico dell\u2019immobile e la corrispondente congruit\u00e0 delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Asseverazione che dovr\u00e0 essere rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale nei casi di interventi per la riduzione del rischio sismico. per ottenere il visto di conformit\u00e0 sar\u00e0 sufficiente rivolgersi ai professionisti abilitati. <\/p>\n\n\n\n<p>La prima data utile per esercitare la scelta dell&#8217;opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito \u00e8 il <strong>15 ottobre<\/strong> prossimo. L\u2019opzione potr\u00e0 essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori. Stati di avanzamento che per il superbonus del 110% non potranno essere pi\u00f9 di due per ciascun intervento complessivo e dovranno riferirsi ognuno ad almeno il 30% dello stesso intervento. <strong>Nei casi di interventi di efficienza energetica l\u2019opzione potr\u00e0 essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Per gli anni successivi il termine per l\u2019invio del modello \u00e8 fissato al 16 marzo dell\u2019anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.<\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella giornata di sabato 08 agosto 2020, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 24\/E relativa alle modalit\u00e0 di fruizione del Superbonus (110%). 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