{"id":54,"date":"2016-01-23T09:48:15","date_gmt":"2016-01-23T08:48:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=54"},"modified":"2016-01-23T09:51:44","modified_gmt":"2016-01-23T08:51:44","slug":"certificazione-unica-2016-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2016\/01\/23\/certificazione-unica-2016-sanzioni\/","title":{"rendered":"Certificazione Unica 2016 &#8211; Sanzioni"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La\u00a0Legge di Stabilit\u00e0 2016 ha anticipato l&#8217;entrata in vigore del <strong>nuovo sistema sanzionatorio<\/strong> da applicare alla\u00a0CU, previsto dal Decreto Semplificazioni inizialmente per il 2017 ma ora <strong>in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2016<\/strong>.Il Decreto Semplificazioni prevedeva per le CU tardive, omesse ed errate, una sanzione ridotta a 1\/3 (di euro 100) per le CU ritrasmesse entro 60 giorni dal 7 marzo, e introduceva \u00a0un limite massimo di 50 mila Euro per singolo sostituto o \u00a020 mila Euro in caso di sanzione ridotta a 1\/3. Queste modifiche avrebbero dovuto andare a regime dal 2017, ma la Legge di Stabilit\u00e0 le ha anticipate al 1\u00b0 gennaio 2016.<!--more--><br \/>\nIn pi\u00f9 la legge Stabilit\u00e0 ha puntualizzato che con la CU\u00a0sono telematicamente trasmessi tutti i dati fiscali, contributivi e relativi al conguaglio dell\u2019assistenza fiscali utili all&#8217;amministrazione finanziaria per effettuare i controlli, e che tali dati sono equiparati a tutti gli effetti a quelli esposti nella dichiarazione del sostituto d\u2019imposta.<br \/>\nIl risultato \u00e8 che dal 1\u00b0 gennaio 2016 alla CU si applica il seguente sistema sanzionatorio:<br \/>\n<strong>&#8211; 100 euro per singola CU omessa, tardiva o errata<\/strong> con un limite massimo per anno e sostituto d\u2019imposta di 50 mila Euro;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0<strong>nessuna sanzione se la CU, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, \u00e8 stata poi corretta e ritrasmessa nei successivi 5 giorni<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; <strong>sanzione ridotta a 1\/3 (di 100 Euro, cio\u00e8 33,33 Euro) se la CU, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, \u00e8 stata poi corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni<\/strong>, con un limite massimo complessivo per anno e per sostituto d\u2019imposta di 20 mila Euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conseguentemente, <strong>decorsi 60 giorni dalla scadenza del 7 marzo<\/strong>, termine entro cui sarebbe comunque garantita la presentazione del 730, <strong>a fronte della correzione di una CU errata dovrebbe essere applicata la sanzione di 100 euro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispetto a quanto avveniva con il 770 fino all&#8217;anno 2015 le differenze sono evidenti, infatti gli operatori avevano 5 anni per correggere i dati attraverso la dichiarazione integrativa (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione), o un anno in caso di\u00a0integrativa con\u00a0un maggior credito o minor debito (entro il termine di presentazione della dichiarazione dell&#8217;anno successivo).<br \/>\nDa quest&#8217;anno alla CU si applica, sia un regime sanzionatorio pi\u00f9 oneroso\u00a0(100 euro per dichiarazione), sia termini e modi diversi per effettuarne variazioni (oltre i 60 giorni si applica la sanzione piena di 100 euro).<br \/>\nA fronte di questo aggravio sanzionatorio si attendono chiarimenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate sul concetto di CU errata che fa scattare l\u2019applicazione della sanzione. Questo, soprattutto, in considerazione del fatto che nella CU ordinaria sono trasmessi anche dati che non hanno alcun impatto sulla dichiarazione dei redditi dell\u2019anno a cui la certificazione si riferisce, e che quindi, se modificati e ritrasmessi, non comportano danni n\u00e9 per il contribuente n\u00e9 per il fisco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0Legge di Stabilit\u00e0 2016 ha anticipato l&#8217;entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio da applicare alla\u00a0CU, previsto dal Decreto Semplificazioni inizialmente per il 2017 ma ora in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2016.Il<a class=\"moretag\" href=\"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2016\/01\/23\/certificazione-unica-2016-sanzioni\/\">Read More&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54"}],"version-history":[{"count":5,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54\/revisions\/59"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}