{"id":173,"date":"2016-06-14T18:48:01","date_gmt":"2016-06-14T16:48:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=173"},"modified":"2016-06-14T18:48:01","modified_gmt":"2016-06-14T16:48:01","slug":"imu-e-tasi-delle-multiproprieta-immobiliari","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2016\/06\/14\/imu-e-tasi-delle-multiproprieta-immobiliari\/","title":{"rendered":"IMU E TASI DELLE MULTIPROPRIETA&#8217; IMMOBILIARI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il prossimo <strong>16 giugno scade il termine per il versamento dell&#8217;IMU e della TASI<\/strong>. Data l&#8217;approssimarsi di tale scadenza si ritiene utile ricordare che a<strong>nche gli amministratori di condominio sono tenuti in alcuni casi a versare tali imposte in qualit\u00e0 di rappresentanti del condominio amministrato<\/strong>. In particolare, in questo articolo ci soffermiamo ad analizzare il caso della <strong>multipropriet\u00e0 immobiliare<\/strong>, definita come quel contratto tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o pi\u00f9 alloggi per il pernottamento per pi\u00f9 di un periodo di occupazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per capire da dove nasce tale\u00a0obbligo e quando ricade in capo all&#8217;amministratore,\u00a0\u00e8 necessario fare un passo indietro e ritornare alla normativa ICI in materia. Ai fini ICI l&#8217;art. 19 commi 1 e 2 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 aveva previsto regole precise <strong>per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale<\/strong> prevedendo che <strong>il soggetto obbligato al pagamento del tributo fosse proprio l&#8217;amministratore del condominio o della comunione<\/strong>, il quale era tra l&#8217;altro autorizzato a prelevare l&#8217;importo necessario dal conto corrente condominiale, riaddebitando le quote ai singoli proprietari in sede di rendiconto annuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come tutti sappiamo l&#8217;ICI ha lasciato spazio nel 2011 all&#8217;IMU, ma il D.lgs n. 23 del 14 marzo 2011 non aveva riproposto quanto disposto con l&#8217;art. 19 della Legge 388\/2000, creando cos\u00ec un vuoto normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di fronte a tale situazione il Dipartimento delle Finanze, interpellato sulla questione, aveva risposto che per gli immobili in multipropriet\u00e0 o a propriet\u00e0 turnaria fossero i singoli proprietari ad essere obbligati al pagamento dell&#8217;IMU, ciascuno per la propria quota di diritto. Questa risposta fu aspramente criticata dalla dottrina, in quanto andava contro ai principi di semplificazione degli adempimenti e avrebbe solo prodotto confusione tra i contribuenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con\u00a0Decreto Legge del 6 marzo 2014 n. 16 \u00e8 stato posto rimedio a tale situazione di incertezza riproponendo con effetti retroattivi, anche per l&#8217;IMU, e\u00a0per la TASI, le disposizioni valide per l&#8217;ICI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto \u00e8 stato stabilito che <strong>per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale<\/strong>, di cui all&#8217;art. 69 del D.Lgs. 206\/2005 (es. i contratti di multipropriet\u00e0), <strong>il versamento dell&#8217;IMU \u00e8 effettuato da chi amministra il bene<\/strong>. Colui che amministra il bene \u00e8 autorizzato a prelevare l&#8217;importo necessario al pagamento del tributo dal conto corrente comune attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai fini Tasi, come dicevamo, fin dalla sua istituzione \u00e8 stato stabilito che per i locali in multipropriet\u00e0 il soggetto che gestisce i servizi comuni \u00e8 responsabile del suo versamento. <strong>In caso di multipropriet\u00e0 l&#8217;amministratore \u00e8 tenuto al versamento della TASI sia con riferimento ai locali di uso comune, sia con riferimento a quelli utilizzati in regime di multipropriet\u00e0<\/strong>. L&#8217;amministratore, come per l&#8217;IMU, si rivarr\u00e0 nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento dell&#8217;IMU e della TASI. 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