{"id":1416,"date":"2026-02-17T11:11:07","date_gmt":"2026-02-17T10:11:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=1416"},"modified":"2026-02-17T11:11:07","modified_gmt":"2026-02-17T10:11:07","slug":"comunicazione-spese-di-ristrutturazione-su-parti-comuni-novita","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2026\/02\/17\/comunicazione-spese-di-ristrutturazione-su-parti-comuni-novita\/","title":{"rendered":"COMUNICAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SU PARTI COMUNI &#8211; NOVITA&#8217;"},"content":{"rendered":"\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/schede\/comunicazioni\/ristrutturazione-edilizia-e-risparmio-energetico-su-parti-comuni-condominiali\/sw-compilazione-dal-2018\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">software<\/a> per la compilazione della comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali. Gli amministratori di condominio comunicano all\u2019Anagrafe tributaria,&nbsp;<strong>entro il 16 marzo<\/strong>&nbsp;di ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell\u2019anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonch\u00e9 con riferimento all\u2019acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all\u2019arredo delle parti comuni dell\u2019immobile oggetto di ristrutturazione. Tale adempimento spetta all&#8217;amministratore in carica al 31.12 di ciascun anno.<\/p>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 principale del nuovo modello riguarda la compilazione del campo &#8220;<strong>tipologia del soggetto al quale \u00e8 stata attribuita la spesa<\/strong>&#8220;. Tale campo assume valori differenti rispetto a quelli della comunicazione degli anni precedenti. In particolare:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il valore 0 (immutato, rispetto agli anni precedenti) indica \u201cProprietario (compresa la nuda propriet\u00e0 e la propriet\u00e0 superficiaria)\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il valore 1 indica \u201cTitolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) comunicato all\u2019amministratore dal proprietario\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il valore 2 indica \u201cTitolare di un diritto personale di godimento titolare di un diritto personale di godimento (conduttore o comodatario) o familiare convivente comunicato all\u2019amministratore dal proprietario\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il valore 3 indica \u201cAltro soggetto comunicato all&#8217;amministratore dal proprietario\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A questo campo \u00e8 stato abbinata un ulteriore informazione da fornire in sede di compilazione &#8220;<strong>Flag abitazione principale<\/strong>&#8220;: Il campo indica se l\u2019unit\u00e0 immobiliare \u00e8 adibita o meno ad abitazione principale. <\/p>\n\n\n\n<p>La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica \u00e8 elevata al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l&#8217;anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di propriet\u00e0 o di un diritto reale di godimento per interventi sull&#8217;unit\u00e0 immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Per poter attribuire la detrazione pi\u00f9 agevole al cond\u00f2mino, \u00e8 stato previsto uno specifico campo nel tracciato, in cui<strong> l\u2019amministratore di condominio pu\u00f2 indicare, in via sperimentale e facoltativa, se l\u2019unit\u00e0 immobiliare sia stata adibita o meno ad abitazione principale da parte del cond\u00f2mino, qualora lo stesso cond\u00f2mino glielo abbia comunicato entro il 31 dicembre dell\u2019anno di sostenimento della spesa<\/strong>. Altrimenti specifica di non disporre di tale dato. <strong>Per il primo anno, ossia per l\u2019anno d\u2019imposta 2025, la comunicazione di tale dato \u00e8 comunque facoltativa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta fermo che l\u2019effettiva sussistenza del requisito dell\u2019abitazione principale, trattandosi di una condizione soggettiva, sar\u00e0 verificata in capo al cond\u00f2mino e non nei confronti dell\u2019amministratore di condominio.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Come chiarito dalle stesse <a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/schede\/comunicazioni\/ristrutturazione-edilizia-e-risparmio-energetico-su-parti-comuni-condominiali\/faq-spese-di-ristrutturazione-edilizia_esempi\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">FAQ<\/a> pubblicate dall&#8217;Agenzia delle Entrate sul proprio sito, la compilazione del campo &#8220;flag abitazione principale&#8221; \u00e8 subordinata alla disponibilit\u00e0 da parte dell\u2019amministratore di condominio dell\u2019informazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il software per la compilazione della comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali. 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