{"id":1121,"date":"2022-02-23T15:39:35","date_gmt":"2022-02-23T14:39:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=1121"},"modified":"2022-02-23T15:39:35","modified_gmt":"2022-02-23T14:39:35","slug":"certificazione-unica-e-comunicazione-spese-di-ristrutturazione","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2022\/02\/23\/certificazione-unica-e-comunicazione-spese-di-ristrutturazione\/","title":{"rendered":"CERTIFICAZIONE UNICA E COMUNICAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE"},"content":{"rendered":"\n<p>In tema di <strong>Certificazione Unica <\/strong>relativa ai redditi di lavoro autonomo si ricorda che la scadenza per la trasmissione delle CU all\u2019Agenzia delle Entrate, \u00e8 fissata <strong>entro il prossimo 16 marzo<\/strong>, laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potr\u00e0 invece avvenire entro la scadenza per l\u2019invio del Modello 770 2022, fissata al\u00a0<strong>31 ottobre prossimo<\/strong>. Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della Certificazione Unica ai percipienti. La principale novit\u00e0 per gli amministratori di condominio chiamati a compilare le CU riguarda i codici da utilizzare, nella sezione dati fiscali, ai fini della compilazione del punto 6, ovvero la soppressione del codice 7, la modifica del codice 8 e l&#8217;introduzione dei codice 21-22-24 che qui di seguito si riepilogano:<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>codice 8<\/strong> &#8211; da quest&#8217;anno deve essere utilizzato in presenza di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell\u2019ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati.<br><strong>codice 21 &#8211; nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta (;<br>codice 22 &#8211; nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;<\/strong><br><strong>codice 24 &#8211; nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d\u2019acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all\u2019articolo 1, della L. 190\/2014<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha inoltre fissato al <strong>16 marzo 2022 anche la scadenza per la comunicazione telematica dei dati relativi alle spese 2021 degli interventi edilizi\/di riqualificazione energetica che hanno interessato le parti comuni condominiali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La comunicazione ha la finalit\u00e0 di far conoscere all&#8217;amministrazione finanziaria i dati relativi ad interventi di ristrutturazione per i quali spetta una detrazione fiscale che confluiscono nella dichiarazione precompilata.  <br> <strong><em>Merita altres\u00ec evidenziare che l\u2019Agenzia ribadisce che devono essere inviati anche i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione, per i quali il condominio non ha effettuato  pagamenti nell\u2019anno di riferimento per effetto dell\u2019opzione per lo sconto in fattura \/ cessione del credito da parte di tutti i condomini.<\/em><\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>Recentemente l\u2019Agenzia ha implementato la Comunicazione al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte nel corso del 2021. In particolare si evidenzia che:<br> \u2212 per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, per i quali \u00e8 possibile fruire della detrazione del 110% in qualit\u00e0 di interventi \u201ctrainati\u201d, va utilizzato il codice intervento \u201c28\u201d che lo scorso anno individuava gli \u201cInterventi di recupero del patrimonio edilizio (tranne interventi dei codici 16 e 17)\u201d. Per questi ultimi<br> va ora utilizzato il nuovo codice \u201c31\u201d;<br> \u2212 nella Sezione riservata all\u2019opzione per lo sconto in fattura \/cessione del credito \u00e8 stata introdotta la possibilit\u00e0 di indicare la \u201csituazione mista\u201d, ossia l\u2019esercizio dell\u2019opzione in parte per lo sconto in fattura \/ cessione del credito ai fornitori ed in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori, in relazione ad un singolo intervento.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di riconoscimento dello sconto in fattura \/ cessione del credito va compilato il campo \u201cCredito ceduto o contributo mediante sconto\u201d nel quale, per le spese 2020, era possibile indicare:<br> &#8211; credito non ceduto \/ non corrisposto tramite sconto in fattura;<br> &#8211; credito ceduto a soggetti diversi dai fornitori;<br> &#8211; sconto in fattura o credito ceduto ai fornitori.<br> Ora, con l\u2019implementazione di tale campo, \u00e8 data la possibilit\u00e0 di indicare l\u2019ulteriore caso in cui il credito \u00e8 fruito:<br> &#8211; in parte come sconto in fattura \/ cessione del credito ai fornitori;<br> &#8211; in parte come cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.<br> Per la compilazione di tale campo l\u2019Agenzia specifica che per gli interventi individuati:<br> \u2013 dal codice \u201c28\u201d con il campo \u201cSuperbonus &#8211; detrazione 110%\u201d impostato a \u201c0\u201d;<br> \u2013 dal codice \u201c29\u201d, \u201c30\u201d o \u201c31\u201d;<br> il campo \u201cCredito ceduto o contributo mediante sconto\u201d non va compilato, mentre in tutti gli altri casi la compilazione \u00e8 obbligatoria.<br><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo si ricorda che la scadenza per la trasmissione delle CU all\u2019Agenzia delle Entrate, \u00e8 fissata entro il prossimo 16 marzo, laddove<a class=\"moretag\" href=\"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2022\/02\/23\/certificazione-unica-e-comunicazione-spese-di-ristrutturazione\/\">Read More&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1121"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1121"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1121\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1126,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1121\/revisions\/1126"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}