{"id":109,"date":"2016-04-01T17:54:13","date_gmt":"2016-04-01T15:54:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=109"},"modified":"2016-04-01T18:02:20","modified_gmt":"2016-04-01T16:02:20","slug":"bonus-mobili-per-giovani-coppie","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2016\/04\/01\/bonus-mobili-per-giovani-coppie\/","title":{"rendered":"BONUS \u201cMOBILI PER GIOVANI COPPIE\u201d"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 75 dell\u2019art. 1 della legge di stabilit\u00e0 del 2016 amplia le ipotesi in cui \u00e8 possibile fruire del \u201c<em>bonus mobili<\/em>\u201d, individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali \u00e8 anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la disposizione richiamata stabilisce che \u201c<em>Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unit\u00e0 immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall\u2019imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l\u2019acquisto di mobili ad arredo della medesima unit\u00e0 abitativa.<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con circolare 7e del 31\/03\/2016 l\u2019Agenzia delle Entrate ha affrontato l\u2019argomento fornendo gli opportuni chiarimenti per una corretta applicazione della norma, che vengono di seguito esaminati:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Soggetti che possono beneficiare della detrazione <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le \u201cgiovani coppie\u201d che possono usufruire della detrazione devono possedere i requisiti sotto elencati nell\u2019anno 2016, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione ed indipendentemente dalla data di realizzazione della spesa:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Essere una coppia coniugata o una coppia convivente <em>more uxorio (non coniugate)<\/em> da almeno tre anni.\n<ol>\n<li>Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, \u00e8 sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell\u2019anno 2016;<\/li>\n<li>Per le coppie conviventi<em>,<\/em> la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell\u2019anno 2016 ed essere attestata o dall\u2019iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un\u2019autocertificazione;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Almeno uno dei componenti la giovane coppia, non deve avere superato i 35 anni di et\u00e0. Il requisito sussiste per coloro che compiono il 35\u00b0 anno d\u2019et\u00e0 nell\u2019anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ci\u00f2 accade;<\/li>\n<li>Essere acquirenti di un\u2019unit\u00e0 immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.\n<ol>\n<li>L\u2019unit\u00e0 immobiliare pu\u00f2 essere acquisita sia a titolo oneroso o gratuito (per donazione);<\/li>\n<li>L\u2019acquisto pu\u00f2 essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi, o da uno solo di essi. In quest\u2019ultimo caso l\u2019acquisto deve essere effettuato dal componente che non abbia superato il 35\u00b0 anno d\u2019et\u00e0 nel 2016.<\/li>\n<li>L\u2019acquisto dell\u2019unit\u00e0 immobiliare pu\u00f2 essere effettuato nell\u2019anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell\u2019anno 2015. L\u2019immobile deve essere adibito ad abitazione della giovane coppia nell\u2019arco di tempo di dodici mesi dall\u2019acquisto.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Beni agevolabili <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La detrazione compete per le spese sostenute dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2016 per l\u2019acquisto di mobili destinati all\u2019arredo dell\u2019abitazione principale della giovane coppia, <strong>sono<\/strong> <strong>escluse le spese per l\u2019acquisto di grandi elettrodomestici<\/strong>. L\u2019acquisto pu\u00f2 essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti soggettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell\u2019unit\u00e0 immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avr\u00e0 diritto alla detrazione semprech\u00e9 l\u2019unit\u00e0 immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all\u2019anno 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I mobili devono essere <strong>nuovi <\/strong>e rientrano nell\u2019agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonch\u00e9 i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell\u2019arredo dell\u2019immobile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Non sono agevolabili<\/strong>, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonch\u00e9 di altri complementi di arredo (circ. n. 29\/E del 2013).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ammontare della spesa detraibile <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La detrazione \u00e8 stabilita nella misura del 50% delle spese sostenute nell\u2019anno 2016 e calcolata su un ammontare complessivo massimo di euro 16.000, ripartito in 10 quote annuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente\n<ol>\n<li>da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;<\/li>\n<li>da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell\u2019immobile e anche se ha superato i 35 anni d\u2019et\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>L\u2019ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia in base all\u2019effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno. Cos\u00ec ad esempio se i coniugi hanno sostenuto ciascuno una spesa di euro 10.000 (per un ammontare complessivo di euro 20.000) il diritto alla detrazione non pu\u00f2 essere superiore ad euro 16.000 ripartito su entrambi i coniugi (nel caso specifico euro 8.000 ciascuno).<\/li>\n<li>Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non \u00e8 cumulabile con cosiddetto \u201c<em>bonus mobili e grandi elettrodomestici\u201d<\/em> introdotto nell\u2019anno 2014 ed esteso a tutti i soggetti, per un ammontare massimo di euro 10.000.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Adempimenti <em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per potere usufruire della detrazione le spese sostenute devono essere \u201cdocumentate\u201d conservando:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualit\u00e0 e quantit\u00e0 dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti;<\/li>\n<li>La documentazione attestante l\u2019effettivo pagamento, in particolare:\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">Per la fruizione della detrazione \u00e8 necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito. In particolare, se il pagamento \u00e8 disposto mediante bonifico bancario o postale <strong>non \u00e8 necessario<\/strong> <strong>utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta)<\/strong>.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Non \u00e8 consentito<\/strong> effettuare il pagamento mediante <strong>assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per ogni riferimento si rinvia alla Circolare \u00a0<a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/documentazione\/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni\/circolari\/archivio+circolari\/circolari+2016\/marzo+2016\/circolare+7e+del+31+marzo+2016\/Circolare+N_7+E+DEL+31+MAR+2016.pdf\" target=\"_blank\">Agenzia delle entrate n.7\/E del 31 marzo 2016.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il comma 75 dell\u2019art. 1 della legge di stabilit\u00e0 del 2016 amplia le ipotesi in cui \u00e8 possibile fruire del \u201cbonus mobili\u201d, individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali \u00e8 anche<a class=\"moretag\" href=\"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2016\/04\/01\/bonus-mobili-per-giovani-coppie\/\">Read More&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109"}],"version-history":[{"count":5,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":114,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109\/revisions\/114"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}