{"id":104,"date":"2016-03-24T09:50:12","date_gmt":"2016-03-24T08:50:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=104"},"modified":"2016-03-24T09:50:12","modified_gmt":"2016-03-24T08:50:12","slug":"cessione-della-detrazione-irpef-dei-condomini-ai-fornitori","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2016\/03\/24\/cessione-della-detrazione-irpef-dei-condomini-ai-fornitori\/","title":{"rendered":"Cessione della detrazione IRPEF dei cond\u00f2mini ai fornitori"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 marzo 2016 n. 43434 ha definito le regole per la cessione della detrazione IRPEF dei cond\u00f2mini ai fornitori che hanno effettuato i lavori di riqualificazione energetica. La cessione riguarda esclusivamente le spese sostenute dal condominio, nel periodo <strong>1\u00b0 gennaio &#8211; 31 dicembre 2016<\/strong>, per gli interventi di <strong>riqualificazione energetica (bonus del 65%)<\/strong>, iniziati anche in anni precedenti, effettuati sulle parti comuni degli edifici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I soggetti interessati sono coloro i quali, nel periodo d&#8217;imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili, e quindi nel 2015, non hanno un reddito abbastanza alto da pagare Irpef. L&#8217;agenzia individua precisamente questi soggetti nei cond\u00f2mini pensionati che hanno un reddito lordo annuo 2015 non superiore a 8 mila euro, al netto dell&#8217;abitazione principale e di eventuali terreni (sino a 185,92 euro di rendita), e dei lavoratori dipendenti sino a 8 mila euro che beneficiano di detrazioni che assorbano tutta l&#8217;irpef dovuta. Lo scopo \u00e8 spingere questi cond\u00f2mini a votare in assemblea i lavori di riqualificazione che a loro sarebbero costati di pi\u00f9 in quanto impossibilitati a beneficiare della detrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cessione del bonus del 65% pu\u00f2 avvenire esclusivamente nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione stessa. In cambio i fornitori praticheranno uno sconto sulla fattura per un importo trattabile che al massimo potr\u00e0 essere del 65% dell&#8217;importo. Il credito ceduto verr\u00e0 utilizzato dai fornitori, in compensazione con qualunque debito fiscale, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10 aprile 2017. La quota non fruita nell&#8217;anno potr\u00e0 essere utilizzate negli anni successivi ma non sar\u00e0 possibile fare richiesta di rimborso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La volont\u00e0, da parte dei cond\u00f2mini aventi diritto, di cedere il proprio credito deve risultare dalla <strong>delibera assembleare<\/strong> che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da <strong>apposita comunicazione<\/strong> (si presume anche successiva alla delibera stessa)<strong> inviata dal cond\u00f2mino al condominio, il quale a sua volta \u00e8 obbligato a trasmetterla ai fornitori.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I fornitori a loro volta comunicheranno al condominio in forma scritta, la volont\u00e0 di accettare la cessione del credito<\/strong> quale pagamento parziale del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il condominio (o meglio l&#8217;amministratore, oppure l&#8217;onere ricade su uno qualunque dei cond\u00f2mini solidalmente), dovr\u00e0 comunicare <strong>entro il 31 marzo 2017<\/strong>, alle Entrate (tramite Entratel, Fisco on Line, o intermediario abilitato) la <strong>spesa sostenuta nel 2016, l&#8217;elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei cond\u00f2mini che hanno ceduto il credito e l&#8217;importo ceduto da ciascuno di essi ed il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito. La mancata comunicazione implica la perdita del credito fiscale. Inoltre il condominio, pena l&#8217;inefficacia della cessione, \u00e8 tenuto a comunicare ai fornitori i dati di tale invio.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se nel corso dei controlli verr\u00e0 accertato che il credito non spetta, sar\u00e0 recuperato con sanzioni ed interessi. I controlli potranno essere effettuati in capo ai condomini per la verifica della sussistenza dei requisiti ed in capo ai fornitori per il corretto utilizzo dei crediti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/documentazione\/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni\/provvedimenti\/2016\/marzo+2016+provvedimenti\/provvedimento+22+marzo+2016+riqualificazione+energetica+condomini\/Provv43434_22032016.pdf\">http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/nsilib\/nsi\/documentazione\/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni\/provvedimenti\/2016\/marzo+2016+provvedimenti\/provvedimento+22+marzo+2016+riqualificazione+energetica+condomini\/Provv43434_22032016.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 marzo 2016 n. 43434 ha definito le regole per la cessione della detrazione IRPEF dei cond\u00f2mini ai fornitori che hanno effettuato i lavori di riqualificazione<a class=\"moretag\" href=\"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2016\/03\/24\/cessione-della-detrazione-irpef-dei-condomini-ai-fornitori\/\">Read More&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104"}],"version-history":[{"count":3,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":107,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104\/revisions\/107"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}