{"id":1027,"date":"2021-02-11T17:00:17","date_gmt":"2021-02-11T16:00:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=1027"},"modified":"2021-02-11T17:03:14","modified_gmt":"2021-02-11T16:03:14","slug":"certificazione-unica-novita-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2021\/02\/11\/certificazione-unica-novita-2021\/","title":{"rendered":"CERTIFICAZIONE UNICA &#8211; NOVITA&#8217; 2021 PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>TERMINI E MODALITA&#8217; DI PRESENTAZIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La CU 2021 relativa a prestazioni ricevute nell&#8217;anno 2020 deve essere trasmessa  all&#8217;Agenzia delle Entrate e consegnata al sostituito entro il prossimo 16 marzo 2021<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il termine di presentazione delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o con non confluisco nella  cosiddetta dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730) \u00e8 spostato al 02 novembre 2021 (considerato che il 31 ottobre 2021 \u00e8 festivo), in concomitanza con la scadenza prevista per la trasmissione dei modelli 770\/2021 per l&#8217;anno 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;invio delle CU 2021 all&#8217;Agenzia delle Entrate deve avvenire esclusivamente <strong>per via telematica<\/strong>, pu\u00f2 essere trasmesso\u00a0<strong>direttamente<\/strong>\u00a0dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un\u00a0<strong>intermediario <\/strong>abilitato ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 3, del Dpr <avayaelement class=\"contentWrapper\"><avayaelement id=\"dceLink-1\" originaltext=\"322\/1998\" callelement=\"+393221998\" class=\"dcelink\">322\/1998<\/avayaelement><\/avayaelement>.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora il sostituto d\u2019imposta, prima della scadenza del termine di presentazione, intenda sostituire una certificazione gi\u00e0 presentata validamente, a seguito di un errore, dovr\u00e0 provvedere alla compilazione di una <strong>nuova certificazione in versione modificata<\/strong>, barrando l&#8217;apposita  <strong>casella<\/strong>\u00a0\u00ab<strong>sostituzione<\/strong>\u00bb  posta nel frontespizio della certificazione. Qualora il sostituto abbia provveduto trasmettere pi\u00f9 certificazioni nel medesimo flusso ed intenda una  certificazione incluso nel flusso, dovr\u00e0 predisporre una nuova comunicazione che  contenga esclusivamente la certificazione da annullare o da sostituire e non tutte le Certificazioni contenute nel flusso.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>casella<\/strong>\u00a0\u00ab<strong>eventi eccezionali<\/strong>\u00bb deve essere compilata solo e qualora il sostituto d\u2019imposta fruisce della <strong>sospensione<\/strong>\u00a0del termine di\u00a0<strong>presentazione<\/strong>\u00a0della\u00a0<strong>dichiarazione<\/strong> a seguito del verificarsi di eventi eccezionali utilizzando un apposito codice che identifica la situazione (ad esempio, si usa il codice 15 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali). Gli eventi eccezionali non includono eventuali &#8220;disagi&#8221; derivanti dall&#8217;emergenza sanitaria attualmente in vigore e non influisce sulla sospensione o sul rinvio dei termini sopra descritti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>in linea generale non \u00e8 cambiata la modalit\u00e0 di compilazione del quadro relativo al lavoro autonomo. <\/p>\n\n\n\n<p>Nel punto 1 della Certificazione lavoro autonomo deve essere indicata la <strong>causale<\/strong>\u00a0che individua la\u00a0<strong>tipologia<\/strong> di prestazione ricevuta (ad esempio, la causale  A) le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell\u2019esercizio di arte o professione abituale, mentre la causale W \u00e8 da utilizzare per le prestazioni rese in virt\u00f9 di contratti di appalto per l&#8217;esecuzione di opere e servi nei confronti del condominio).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel punto 4 della Certificazione deve essere indicato l\u2019<strong>ammontare<\/strong>\u00a0<strong>lordo<\/strong>\u00a0del\u00a0<strong>compenso<\/strong> corrisposto al netto dell\u2019Iva eventualmente dovuta. Si rammenta che Il <strong>contributo integrativo<\/strong>\u00a0(ad esempio, 2% o 4%) destinato alle Casse professionali\u00a0<strong>non deve essere indicato, mentre il contributo INPS gestione separata (4%) costituisce base imponibile e deve essere sommato all&#8217;ammontare lordo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>NUOVI CODICI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono stati implementati i codici da indicare all\u2019interno del punto 6, denominato \u201cCertificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi\u201d, con riferimento alle somme esposte al successivo punto 7 denominato \u201cAltre somme non soggette a ritenuta\u201d. In particolare, sono stati introdotti due ulteriori codici:<br> &#8211; <strong>codice 12, in presenza di compensi, non assoggettati a ritenuta d\u2019acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, di cui all\u2019articolo 1 L. 190\/2014;<br> &#8211; codice 13<\/strong>, nel caso di compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d\u2019acconto di cui agli articoli 25 e 25- bis D.P.R. 600\/1973, da parte del sostituto d\u2019imposta, in base a quanto stabilito dall\u2019articolo 19, comma 1, D.L. 23\/2020 (introdotti con il decreto &#8220;cura Italia&#8221;).<br>Va da s\u00e9 che  rispetto all&#8217;anno precedente <strong>il codice 7, denominato \u201cErogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta\u201d, non accoglie pi\u00f9 gli importi erogati a favore dei c.d. \u201ccontribuenti forfetari\u201d,  quest&#8217;anno identificati con il codice 12, ma continua ad individuare,  i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l\u2019imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit\u00e0, previsto dall\u2019articolo 27 D.L. 98\/2011 (c.d. \u201ccontribuenti minimi&#8221; oggi presenti in via residuale).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rimane invariato il riferimento alle erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito, in relazione alle spese anticipate che non vedono collocazione all\u2019interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo, identificate con il codice 8.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Infine con il <strong>codice 13<\/strong> sono identificati i<strong> compensi percepiti, in riferimento al periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, dai soggetti <\/strong>che:<br>&#8211; hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all\u2019interno del territorio dello Stato;<br>&#8211; <strong>non hanno percepito, nel periodo d\u2019imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ricavi o compensi superiori a 400.000 euro<\/strong>.<br>Tali compensi, infatti, come previsto dall\u2019articolo 19, comma 1, D.L. 23\/2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d\u2019acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600\/1973, da parte del sostituto d\u2019imposta, a condizione che nel mese precedente i singoli soggetti percipienti non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Si ricorda che, a tal fine, i contribuenti che si sono avvalsi dell\u2019opzione citata erano tenuti al rilascio di un\u2019apposita dichiarazione dalla quale doveva risultare che:<br>&#8211; i ricavi e i compensi non erano stati assoggettati a ritenuta;<br>&#8211; si impegnavano a versare l\u2019ammontare delle ritenute d\u2019acconto non sub\u00ecte in un\u2019unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di luglio 2020.<br><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TERMINI E MODALITA&#8217; DI PRESENTAZIONE La CU 2021 relativa a prestazioni ricevute nell&#8217;anno 2020 deve essere trasmessa all&#8217;Agenzia delle Entrate e consegnata al sostituito entro il prossimo 16 marzo 2021. Il termine<a class=\"moretag\" href=\"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2021\/02\/11\/certificazione-unica-novita-2021\/\">Read More&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1027"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1027"}],"version-history":[{"count":4,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1027\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1034,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1027\/revisions\/1034"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}