{"id":1006,"date":"2021-01-10T16:15:40","date_gmt":"2021-01-10T15:15:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.serviziounico.com\/?p=1006"},"modified":"2021-01-10T16:16:33","modified_gmt":"2021-01-10T15:16:33","slug":"legge-di-bilancio-2021-le-detrazioni-per-interventi-edilizi","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2021\/01\/10\/legge-di-bilancio-2021-le-detrazioni-per-interventi-edilizi\/","title":{"rendered":"LEGGE DI BILANCIO 2021 &#8211; LE DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI &#8211; NOVITA&#8217;"},"content":{"rendered":"\n<p>Il 30 dicembre 2020 \u00e8 stata pubblicata la <a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Legge n. 178\/2020 (si apre in una nuova scheda)\" href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&amp;atto.codiceRedazionale=20G00202&amp;elenco30giorni=false\" target=\"_blank\">Legge n. 178\/2020<\/a>, Finanziaria 2021, nell\u2019ambito della quale, con riferimento alle detrazioni per gli interventi edilizi \u00e8 prevista:<\/p>\n\n\n\n<ol><li> la conferma delle detrazioni \u201cordinarie\u201d per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nonch\u00e9 dei c.d. \u201cbonus facciate\u201d, \u201cbonus verde\u201d e \u201cbonus mobili\u201d (quest\u2019ultimo con l\u2019aumento a \u20ac 16.000 della spesa agevolabile);<\/li><li> l\u2019istituzione, a favore delle persone fisiche, del nuovo \u201cbonus idrico\u201d, pari a \u20ac 1.000, per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto \/ limitazione di flusso d\u2019acqua;<\/li><li>la conferma, con una serie di modifiche e implementazioni, della nuova detrazione del 110%.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Si espongono in dettaglio le misure previste per ogni singola detrazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; stato <strong>prorogato al 31.12.2021<\/strong> il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica al fine di usufruire dei limiti di detrazione (50% 65%) gi\u00e0 previsti per l&#8217;anno 2020. la proroga \u00e8 stata confermata anche per gli interventi di acquisto e posa in opera; <br> O di schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);<br> O di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);<br> O di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).<br>Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonch\u00e9 per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede gi\u00e0 il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; stato <strong>prorogato al 31.12.2021<\/strong> il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%), <br>al fine di usufruire dei limiti di detrazione (50%) e dei massimali di spesa (\u20ac 96.000) gi\u00e0 previsti per l&#8217;anno 2020.<br>Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall\u2019impresa che provvede alla loro vendita entro 18 mesi dalla fine dei lavori, l&#8217;art. 16 prevede gi\u00e0 il riconoscimento della relativa detrazione (sisma bonus) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DETRAZIONE PER GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene introdotto il nuovo comma 3-bis all&#8217;art. 16-bis, che prevede la <strong>detrazione del 50%<\/strong> per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>BONUS MOBILI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; stato <strong>prorogato al 31.12.2021 <\/strong>anche il bonus mobili. Si ricorda che tale detrazione  pu\u00f2 essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l\u2019acquisto di mobili e\/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all\u2019arredo dell\u2019immobile oggetto di <strong>interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall\u20191.1.2020<\/strong>. La novit\u00e0 \u00e8 relativa al<strong> massimale di spesa agevolabile<\/strong>, <strong>che passa<\/strong> dagli attuali 10.000 Euro <strong>a 16.000 Euro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>BONUS FACCIATE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Viene <strong>confermato fino al 31.12.2021<\/strong> anche il \u201cbonus facciate\u201d, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi \/ fregi \/ ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero \/ restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444\/68.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>BONUS IDRICO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una delle novit\u00e0 della Legge di Bilancio 2021 \u00e8 il cosiddetto Bonus idrico riconosciuto <strong>a favore delle persone fisiche residenti in Italia e pari a Euro 1.000<\/strong> per ciascun beneficiario,<strong> fino ad esaurimento del fondo stanziato<\/strong> a tal fine pari a 20 milioni (<strong><em>con un apposito decreto saranno definiti i termini e le modalit\u00e0 di richiesta ed utilizzo<\/em><\/strong>), <strong>da utilizzare entro il 31.12.2021<\/strong>, per interventi di<br> O<strong> sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto<\/strong>;<br> O <strong>sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria \/ soffioni doccia \/ colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d\u2019acqua<\/strong>; su edifici \/ parti di edifici esistenti o singole unit\u00e0 immobiliari.<br> In particolare il nuovo beneficio spetta per:<br> O la fornitura e la posa in opera di<strong> vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;<\/strong><br> O la fornitura e l\u2019installazione di <strong>rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,<\/strong> compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di <strong>soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto<\/strong>, <strong>compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.   <\/strong><br> O la fornitura e l\u2019installazione di <strong>rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,<\/strong> compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di <strong>soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto<\/strong>, <strong>compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.   <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>BONUS VERDE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio 2021 ne dispone la <strong>proroga per il 2021<\/strong>. Il bonus verde consiste nella detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di \u20ac 5.000 per unit\u00e0 immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario \/ detentore dell\u2019immobile sul quale sono effettuati interventi di:<br> O \u201csistemazione a verde\u201d di aree scoperte private di edifici esistenti, unit\u00e0 immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;<br> O realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SUPERBONUS DEL 110%<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda la detrazione relativa al 110%, la Legge di Bilancio  ne amplia l&#8217;ambito di applicazione, ed in particolare:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1) Termini<\/strong><br>La detrazione spettante <strong>per gli interventi \u201ctrainanti\u201d<\/strong> di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) <strong>\u00e8 riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022<\/strong>. Per la parte di spese sostenute nel 2022,<strong> la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anzich\u00e9 in 5);<\/strong><br><strong>Nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell\u2019intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.<\/strong><br>Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, la detrazione del 110% \u00e8 applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall\u20191.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anzich\u00e9 5). Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell\u2019intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) Interventi agevolabili<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La detrazione del 110% pu\u00f2 essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche<\/strong>, al di fuori dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa \/ lavoro autonomo, <strong>con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unit\u00e0 immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in compropriet\u00e0. <\/strong>Anche in tal caso la detrazione \u00e8 fruibile con riferimento agli interventi realizzati <strong>al massimo su 2 unit\u00e0 immobiliari.<\/strong><br>Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali \u00e8 possibile fruire della detrazione del 110% \u00e8 disposto che:<br> O <strong>tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l\u2019involucro dell\u2019edificio rientra anche la coibentazione del tetto, \u201csenza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente\u201d;<\/strong><br> O <strong>tra gli interventi \u201ctrainati\u201d sono ricompresi anche gli interventi di cui all\u2019art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all\u2019eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia pi\u00f9 avanzata, sia adatto a favorire la mobilit\u00e0 interna ed esterna all\u2019abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 3, comma 3, Legge n. 104\/92, anche se effettuati in favore di persone di et\u00e0 superiore a 65 anni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento \u201ctrainato\u201d \u00e8 applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici<\/strong>. Anche con riferimento a tali interventi \u00e8 previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento all\u2019installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per le quali il comma 8 dell\u2019art. 119 prevede la possibilit\u00e0 di fruire della<br> detrazione del 110%<strong> quando rappresenta un intervento \u201ctrainato\u201d<\/strong> \u00e8 ora disposto che:<br> O la detrazione pu\u00f2 essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;<br> O la detrazione \u00e8 riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:<br> \u2013 \u20ac 2.000 per edifici unifamiliari \/ unit\u00e0 immobiliari situate all\u2019interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall\u2019esterno;<br> \u2013 \u20ac 1.500 per edifici plurifamiliari \/ condom\u00ecni che installino un numero massimo di 8 colonnine;<br> \u2013 \u20ac 1.200 per edifici plurifamiliari \/ condom\u00ecni che installino un numero superiore a 8 colonnine;<br> considerando che l\u2019agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unit\u00e0 immobiliare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3) Tipologia di Immobili<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali \u00e8 possibile fruire della nuova detrazione del 110% \u00e8 ora disposto che:<\/p>\n\n\n\n<p>O <strong>un\u2019unit\u00e0 immobiliare pu\u00f2 essere considerata funzionalmente indipendente quando \u00e8 dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni \/ manufatti di propriet\u00e0 esclusiva:<br> \u2013 impianto per l\u2019approvvigionamento idrico;<br> \u2013 impianto per il gas;<br> \u2013 impianto per l\u2019energia elettrica;<br> \u2013 impianto di climatizzazione invernale;<\/strong><br> O <strong>oggetto degli interventi <\/strong>agevolati pu\u00f2 essere anche un <strong>edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertur<\/strong>a, di uno o pi\u00f9 muri perimetrali, o di entrambi, a <strong>condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache si consegua una classe energetica in fascia A.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4) Delibere condominiali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:<br> O l\u2019approvazione dell\u2019esecuzione dei lavori agevolati in esame;<br> O gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;<br> O l\u2019opzione per lo sconto in fattura \/ cessione del credito;<br>il comma 9-bis dell\u2019art. 119, introdotto ad opera dell\u2019art. 63, comma 1, DL n. 104\/2020, c.d. \u201cDecreto Agosto\u201d, dispone che la stessa \u00e8 valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1\/3 del valore dell\u2019edificio.<br><strong>Con la Legge di Bilancio 2021 \u00e8 disposto inoltre che con le medesime modalit\u00e0 (maggioranza degli intervenuti e almeno 1\/3 del valore dell\u2019edificio) pu\u00f2 essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l\u2019imputazione a uno o pi\u00f9 condomini dell\u2019intera spesa riferita all\u2019intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5) Assicurazione attestazioni e asseverazioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;obbligo di stipulare una polizza assicurativa<\/strong> della responsabilit\u00e0 civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni \/ asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni \/ asseverazioni, <strong>si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano gi\u00e0 sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall\u2019attivit\u00e0 professionale ai sensi dell\u2019art. 5, DPR n. 137\/2012<\/strong>, p<strong>urch\u00e9 questa: non preveda esclusioni relative ad attivit\u00e0 di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a \u20ac 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, <\/strong>da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;<strong> garantisca, un\u2019ultrattivit\u00e0 pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell\u2019attivit\u00e0 e una retroattivit\u00e0 pari anch\u2019essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.<\/strong><br>In alternativa <strong>il professionista pu\u00f2 optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni \/ asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione \/ asseverazione e, comunque, non inferiore a \u20ac 500.000,<\/strong> senza interferenze con la polizza della responsabilit\u00e0 civile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6) Pubblicit\u00e0 fruizione detrazione 110%<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Legge di Bilancio dispone che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:<br> <strong>\u201cAccesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7) Sconto in fattura \/ cessione del credito<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento alla possibilit\u00e0 di optare per lo sconto in fattura \/ cessione del credito in luogo dell\u2019utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, \u00e8 stato disposto che <strong>tale opzione \u00e8 esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 30 dicembre 2020 \u00e8 stata pubblicata la Legge n. 178\/2020, Finanziaria 2021, nell\u2019ambito della quale, con riferimento alle detrazioni per gli interventi edilizi \u00e8 prevista: la conferma delle detrazioni \u201cordinarie\u201d per<a class=\"moretag\" href=\"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/2021\/01\/10\/legge-di-bilancio-2021-le-detrazioni-per-interventi-edilizi\/\">Read More&#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1006"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1006"}],"version-history":[{"count":5,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1006\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1013,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1006\/revisions\/1013"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.serviziounico.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}