Con la sempre più ampia diffusione dell’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti condominiali, diventa fondamentale per l’amministratore di condominio conoscere il corretto trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla produzione di energia generata dall’impianto fotovoltaico. Con specifico riferimento agli impianti di potenza nominale inferiore a 20 kw, la rilevanza dei proventi derivanti da impianti fotovoltaici sotto l’aspetto tributario non è automatica ma dipende dalla tipologia di contratto sottoscritto dal condominio con l’Ente di Gestione dei Servizi Energetici (GSE), ed in particolare:

  • Scambio sul posto/autoconsumo.
  • Ritiro dedicato

Lo scambio sul posto/autoconsumo si verifica nel momento in cui l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico viene interamente immessa nella rete elettrica nazionale. In parallelo, l’utente continua ad acquistare l’energia necessaria per i propri consumi dal fornitore elettrico locale. Il GSE, (Gestore dei Servizi Energetici), riconosce al contribuente un contributo economico chiamato “contributo in conto scambio” commisurato ai consumi energetici rilevati, con lo scopo di compensare il costo sostenuto per l’energia prelevata, si tratta in sostanza di una sorta di rimborso parziale dell’energia consumata. Gli introiti derivanti dallo scambio sul posto/autoconsumo non sono dunque rilevanti ai fini tributari e non costituiscono reddito imponibile per i condomini. Qualora l’energia immessa nel corso dell’anno solare fosse superiore all’energia consumata, il condominio matura un credito sotto forma di eccedenza. Qualora il credito derivante da eccedenza, venisse richiesto in liquidazione (tramite opzione da esercitare annualmente nell’area dedicata del portale GSE), le somme percepite dal condominio derivanti da liquidazione delle eccedenze costituiscono reddito rilevante ai fini tributari e soggetto a tassazione ai sensi dell’ex art. 67 TUIR.

Il ritiro dedicato (Rid) corrisponde alla cessione dell’energia elettrica immessa in rete dall’impianto condominiale, al netto del consumo effettuato dal condominio. La remunerazione di tale cessione ha natura di provento commerciale derivante dalla vendita di energia, ed è imputabile pro quota ai singoli condòmini secondo i millesimi di proprietà o secondo quanto deliberato dall’assemblea. Il provento da ritiro dedicato costituisce dunque, sempre reddito soggetto a tassazione in capo ai singoli condòmini, in proporzione alla quota di partecipazione al condominio. Al riguardo si evidenzia che tale provento è sempre soggetto a imposizione, anche qualora il provento non venisse materialmente erogato ai condomini ma utilizzato in compensazione delle quote condominiali. Il riconoscimento del provento ai condòmini costituisce, infatti, un trasferimento di reddito, fiscalmente rilevante a prescindere dalla materiale erogazione (Risoluzione 67/E/2010 e circolare 32/E/2009, al punto 5.2).

I compiti dell’amministratore in presenza di impianto fotovoltaico sono:

  • verificare nell’area dedicata del portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici); la maturazione delle somme derivanti da ritiro dedicato o da liquidazione delle eccedenze;
  • fornire annualmente ai condòmini la suddivisione del reddito derivante dal ritiro dedicato o dalla liquidazione delle eccedenze, secondo la tabella millesimale di proprietà specificando in modo chiaro e preciso che trattasi di REDDITI DIVERSI ex art. 67 TUIR e che ciascun condomino deve includere nella propria dichiarazione dei redditi;
  • fornire la documentazione in tempo utile per permettere al condomino di presentare la propria dichiarazione dei redditi;
  • fornire adeguata informativa delle gestione dei proventi originati da impianto fotovoltaico nella nota sintetica esplicativa allegata al rendiconto.

In materia di ritiro dedicato è opportuno precisare che i nuovi impianti fotovoltaici attivati a partire dal 29.05.2025, nonché i gruppi di autoconsumo collettivo con impianti di potenza nominale fino a 200 kw, non potranno più usufruire del meccanismo dello scambio sul posto/autoconsumo ed il ritiro dedicato rimarrà l’unica forma di riconoscimento dei proventi da parte del GSE.


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