Con provvedimento n. del 27/01/2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato  la versione definitiva delle specifiche tecniche, delle modalità di compilazione e della ricevuta telematica relative alla comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed arredi di parti comuni condominiali.

Gli incaricati all’adempimento sono gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre, il termine per la trasmissione telematica viene confermato al 28 febbraio 2017 per le spese sostenute dal condominio e bonificate nell’anno 2016

il provvedimento definitivo conferma quanto già esposto nelle bozze pubblicate nel dicembre scorso con alcune particolarità:

  1. Soggetti obbligati alla trasmissione sono gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre,
  2. il termine per la trasmissione telematica viene confermato al 28 febbraio 2017 per le spese sostenute dal condominio e bonificate nell’anno 2016;
  3. La trasmissione telematica può avvenire utilizzato il canale telematico di Fisco on line oppure tramite intermediari abilitati;
  4. Deve essere predisposto un invio per ogni condominio, anche in presenza di più interventi, tuttavia è possibile inviare più comunicazioni per lo stesso periodo che verranno considerate in aggiunta a quelle precedentemente comunicate. Possono essere trasmesse dichiarazioni sostitutive, in tal caso la nuova dichiarazione annulla il precedente invio, oppure di annullamento di precedenti invii
  5. In caso di trasmissione di codici fiscali non validi, l’agenzia comunica con ricevuta il codice fiscale errato e l’amministratore è tenuto ad effettuare un nuovo invio esclusivamente per il soggetto segnalato;
  6. La dichiarazione deve contenere la tipologia di intervento, l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condomini nell’ambito di ciasuna unità immobiliare.

Alcune particolarità

  • non è obbligatoria l’indicazione dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari;
  • non è possibile indicare la partita IVA relativa ai soggetti beneficiari ma esclusivamente il codice fiscale. Tale ultimo chiarimento è riconducibile alla finalità dell’invio, ossia fornire i dati per la dichiarazione precompliata, destinata esclusivamente a persone fisiche. Di fatto non devono essere effettuati invii in presenza di soggetti IVA;

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